Caso documentato · HAI-332
Infezione contratta in ospedale a Pisa, risarcimento di 29.247,89 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 29.247,89 € per un caso di Enterobacter cloacae, contratta in Pronto Soccorso e reparto di Ortopedia. Intervento del 4 settembre 2015 di riduzione cruenta e sintesi di frattura di tibia e fibula, seguito il 15 dicembre 2015 da un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi per infezione.. Il totale comprende 11047.38 euro per danno biologico permanente all'8%, 8380.35 euro per danno biologico temporaneo di 270 giorni, 4856.93 euro per danno morale e 4963.23 euro per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione Istat dal 4 settembre 2015. Non comprende le spese di lite. Il dispositivo liquida a parte, a carico della struttura, 2910 euro di compenso professionale più 1830 euro di spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, 5810 euro di compenso professionale per il presente giudizio e pone a suo carico anche le spese della CTU, da liquidare con separato decreto.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile (primo grado, procedimento sommario di cognizione). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-332 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Pisa, Sezione Civile (primo grado, procedimento sommario di cognizione)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 22/11/2022
- Città
- PisaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilità sanitaria, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4085/2020, stesso Tribunale)
- Infezione
- Enterobacter cloacae
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Pronto Soccorso e reparto di Ortopedia. Intervento del 4 settembre 2015 di riduzione cruenta e sintesi di frattura di tibia e fibula, seguito il 15 dicembre 2015 da un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi per infezione.
- Risarcimento riconosciuto
- 29.247,89 €Il totale comprende 11047.38 euro per danno biologico permanente all'8%, 8380.35 euro per danno biologico temporaneo di 270 giorni, 4856.93 euro per danno morale e 4963.23 euro per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione Istat dal 4 settembre 2015. Non comprende le spese di lite. Il dispositivo liquida a parte, a carico della struttura, 2910 euro di compenso professionale più 1830 euro di spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, 5810 euro di compenso professionale per il presente giudizio e pone a suo carico anche le spese della CTU, da liquidare con separato decreto.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pisa, Sezione Civile, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 3516/2021, decisione del 20 novembre 2022. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale. Il paziente prova il nesso causale con il criterio del più probabile che non, mentre la struttura deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee a prevenire il rischio infettivo. La sola produzione dei protocolli, senza prova della loro concreta attuazione, non basta a superare questo onere.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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