Caso documentato · HAI-329
Infezione contratta in ospedale a Massa, risarcimento di 399.147 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 399.147 € per un caso di Staphylococcus epidermidis Meticillino Resistente (MRSE), isolato dopo il primo intervento del 2011; a seguito della seconda infezione, successiva all'intervento del 2013, isolati anche Staphylococcus Lugdunensis, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus hominis, contratta in Ortopedia, in relazione a un intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (2011) e a un successivo intervento di osteosintesi del femore destro (2013). Cifra liquidata come risarcimento del danno biologico differenziale, comprensiva di invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea parziale al 75% e invalidità permanente al 55% ridotta del pregresso non imputabile al 20% e personalizzata del 10%. L'importo di 399.147,00 euro è già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi calcolati dalla devalutazione all'1 giugno 2015, data dell'amputazione, oltre agli interessi legali successivi dalla data dell'ordinanza al saldo. Non comprende le spese legali, liquidate separatamente in 17.000,00 euro oltre il 15% per spese generali, iva e cpa se dovute, né le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma senza una cifra specifica nel testo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Massa, sezione civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione, artt. 702-bis e segg. c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-329 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Massa, sezione civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione, artt. 702-bis e segg. c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 24/02/2021
- Città
- MassaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e segg. c.p.c., concluso con ordinanza di scioglimento della riserva che decide nel merito
- Infezione
- Staphylococcus epidermidis Meticillino Resistente (MRSE), isolato dopo il primo intervento del 2011; a seguito della seconda infezione, successiva all'intervento del 2013, isolati anche Staphylococcus Lugdunensis, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus hominis
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia, in relazione a un intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (2011) e a un successivo intervento di osteosintesi del femore destro (2013)
- Risarcimento riconosciuto
- 399.147 €Cifra liquidata come risarcimento del danno biologico differenziale, comprensiva di invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea parziale al 75% e invalidità permanente al 55% ridotta del pregresso non imputabile al 20% e personalizzata del 10%. L'importo di 399.147,00 euro è già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi calcolati dalla devalutazione all'1 giugno 2015, data dell'amputazione, oltre agli interessi legali successivi dalla data dell'ordinanza al saldo. Non comprende le spese legali, liquidate separatamente in 17.000,00 euro oltre il 15% per spese generali, iva e cpa se dovute, né le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma senza una cifra specifica nel testo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Massa, sezione civile, procedimento n. 1113/2019, ordinanza di scioglimento della riserva (procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e segg. c.p.c.), Massa 23.2.2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Il giudice applica il principio secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per i danni al paziente ha natura contrattuale, fondata sul contratto di spedalità (art. 1218 c.c., art. 7 legge 24/2017). Il paziente deve provare il nesso causale fra la prestazione sanitaria e il danno mentre la struttura deve provare che l'inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza. Le infezioni ospedaliere non sono di per sé un evento imprevedibile, manifestandosi in una percentuale stimata fra il 5% e l'8% dei casi.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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