Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-327

Infezione contratta in ospedale a Camerino, risarcimento di 39.919,20 € nel 2016

Nel 2016 è stato riconosciuto un risarcimento di 39.919,20 € per un caso di artrite settica post operatoria del ginocchio destro, di origine nosocomiale (il testo non indica il nome del germe patogeno isolato. Parla genericamente di "infezione nosocomiale" e di "cedimento di un anello della catena dell'asepsi"), contratta in Reparto di ortopedia dell'la struttura di Camerino. Intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (28.11.2002, dimissione 3.12.2002), eseguito dopo un trauma sportivo, definito dal personale medico "intervento chirurgico pulito". Importo liquidato al punto a) del dispositivo, euro 39.919,20, dato dalla somma di danno non patrimoniale permanente (33.847,20, base 28.206,00 di invalidità permanente differenziale al 9% secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aumentata del 20% per personalizzazione, cioè +5.641,20) e danno non patrimoniale da invalidità temporanea (6.072,00, dato da 1.728 per 18 giorni al 100%, 2.520 per 35 giorni al 75%, 1.344 per 28 giorni al 50% e 480 per 20 giorni al 25%), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo (non quantificati in una cifra nel testo). Non comprende le spese di lite liquidate al punto b) del dispositivo (7.254,00 di compensi professionali più 697,02 di esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA) né le spese di CTU poste a carico della convenuta al punto c). Sono spese processuali, non risarcimento. Nota di calcolo. Il testo indica come differenza fra 32.693,00 (invalidità permanente al 12%) e 4.387,00 (invalidità permanente al 3%) la cifra di 28.206,00, che aritmeticamente farebbe 28.306,00; la scheda riporta il valore scritto nel provvedimento, che è quello su cui si basa la somma finale di 39.919,20, senza correggerlo

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Macerata (ex Tribunale di Camerino), sezione civile, composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Camerino.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-327 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Macerata (ex Tribunale di Camerino), sezione civile, composizione monocratica, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
26/10/2016
Città
Camerino
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria contrattuale per infezione nosocomiale contratta durante un intervento chirurgico ortopedico. Domanda dell'attore accolta nei limiti indicati in motivazione, con condanna della struttura convenuta
Infezione
artrite settica post operatoria del ginocchio destro, di origine nosocomiale (il testo non indica il nome del germe patogeno isolato. Parla genericamente di "infezione nosocomiale" e di "cedimento di un anello della catena dell'asepsi")
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia dell'la struttura di Camerino. Intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (28.11.2002, dimissione 3.12.2002), eseguito dopo un trauma sportivo, definito dal personale medico "intervento chirurgico pulito"
Risarcimento riconosciuto
39.919,20 €Importo liquidato al punto a) del dispositivo, euro 39.919,20, dato dalla somma di danno non patrimoniale permanente (33.847,20, base 28.206,00 di invalidità permanente differenziale al 9% secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aumentata del 20% per personalizzazione, cioè +5.641,20) e danno non patrimoniale da invalidità temporanea (6.072,00, dato da 1.728 per 18 giorni al 100%, 2.520 per 35 giorni al 75%, 1.344 per 28 giorni al 50% e 480 per 20 giorni al 25%), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo (non quantificati in una cifra nel testo). Non comprende le spese di lite liquidate al punto b) del dispositivo (7.254,00 di compensi professionali più 697,02 di esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA) né le spese di CTU poste a carico della convenuta al punto c). Sono spese processuali, non risarcimento. Nota di calcolo. Il testo indica come differenza fra 32.693,00 (invalidità permanente al 12%) e 4.387,00 (invalidità permanente al 3%) la cifra di 28.206,00, che aritmeticamente farebbe 28.306,00; la scheda riporta il valore scritto nel provvedimento, che è quello su cui si basa la somma finale di 39.919,20, senza correggerlo
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Macerata (ex Tribunale di Camerino), sezione civile, causa civile iscritta al n. 339/2012 del registro generale degli affari civili, sottoscritta a Macerata il 24 ottobre 2016. Il testo non riporta un numero di sentenza distinto dal numero di ruolo generale. Il numero 60/2016 usato nel nome del file non compare nel corpo del provvedimento Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quattro difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria di natura contrattuale (o "da contatto sociale"), il paziente deve provare, secondo il criterio del più probabile che non, l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale; alla struttura spetta invece l'onere di provare che il danno derivi da una causa a essa non imputabile (richiamate Cass. n. 10297/2004, Cass. 8826/2007, Cass. 13953/2007, Cass. SU 580/2008). Nel caso specifico, il giudice ritiene che un'infezione nosocomiale insorta anche a fronte di una profilassi antibiotica correttamente eseguita non sia imprevedibile né inevitabile, perché riconducibile a un difetto nella catena dell'asepsi imputabile al personale sanitario

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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