Caso documentato · HAI-326
Infezione contratta in ospedale a Macerata, risarcimento di 4.092,57 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 4.092,57 € per un caso di Infezione da stafilococco, poi precisata come contaminazione da Stafilococco aureo, con quadro clinico di osteomielite post operatoria e infezione del sito chirurgico (SSI), contratta in Unità operativa non indicata per nome nel testo; intervento chirurgico ortopedico di riduzione e sintesi di frattura bimalleolare alla caviglia e successivo ricovero. Il totale di 4.092,57 euro liquidato nel dispositivo è la somma di quattro voci di danno accertate dal CTU sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, cioè inabilità assoluta al 75% per 30 giorni (1.054,80 euro), inabilità parziale al 50% per 60 giorni (1.406,40 euro, scritto nel testo come «1.406,400»), inabilità parziale al 25% per 60 giorni (703,20 euro) e spese mediche documentate (928,17 euro). Non comprende le spese di lite, liquidate separatamente nel dispositivo a carico della convenuta, 2.400,00 euro oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA, più 264,00 euro per esborsi e 600,00 euro oltre accessori per le spese di CTU
La decisione è stata assunta dal Tribunale civile di Macerata, composizione monocratica, giudice onorario, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-326 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale civile di Macerata, composizione monocratica, giudice onorario, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 02/11/2018
- Città
- Macerata
- Tipo di procedimento
- Causa civile ordinaria di responsabilità sanitaria contrattuale ed extracontrattuale, promossa dal paziente contro la struttura sanitaria convenuta per il risarcimento dei danni da infezione post operatoria
- Infezione
- Infezione da stafilococco, poi precisata come contaminazione da Stafilococco aureo, con quadro clinico di osteomielite post operatoria e infezione del sito chirurgico (SSI)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Unità operativa non indicata per nome nel testo; intervento chirurgico ortopedico di riduzione e sintesi di frattura bimalleolare alla caviglia e successivo ricovero
- Risarcimento riconosciuto
- 4.092,57 €Il totale di 4.092,57 euro liquidato nel dispositivo è la somma di quattro voci di danno accertate dal CTU sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, cioè inabilità assoluta al 75% per 30 giorni (1.054,80 euro), inabilità parziale al 50% per 60 giorni (1.406,40 euro, scritto nel testo come «1.406,400»), inabilità parziale al 25% per 60 giorni (703,20 euro) e spese mediche documentate (928,17 euro). Non comprende le spese di lite, liquidate separatamente nel dispositivo a carico della convenuta, 2.400,00 euro oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA, più 264,00 euro per esborsi e 600,00 euro oltre accessori per le spese di CTU
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Macerata, sentenza n. 1286/2018 (numero identificativo riportato nel nome del fascicolo digitale negli archivi pubblici; il testo del provvedimento riporta solo il numero di ruolo generale n. 1850/2015) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Anche in assenza di imperizia dei sanitari nell'esecuzione del trattamento, l'insorgenza di una patologia infettiva di origine nosocomiale accertata dal CTU comporta comunque l'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria, tenuta in base al contratto di spedalità a garantire la corretta sterilizzazione degli ambienti e della strumentazione. Spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele idonee a evitare l'infezione, non essendo sufficiente la sola produzione dei protocolli di sterilizzazione adottati
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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