Caso documentato · HAI-325
Infezione contratta in ospedale a Lucca, risarcimento di 30.584,30 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 30.584,30 € per un caso di Infezione nosocomiale da stafilococco, poi specificata come stafilococco epidermidis (nel testo compare il refuso «strafilococco»), contratta in Chirurgia della colonna vertebrale lombare, interventi di decompressione interlaminare, discectomia e artrodesi L3-L4/L5-S1. Il provvedimento non indica il nome del reparto. Somma liquidata nel dispositivo alla data del fatto (ottobre 2014). Il danno non patrimoniale complessivo, calcolato a valori tabellari 2021, è di euro 31.563,00 (invalidità temporanea euro 11.880,00, invalidità permanente e danno morale euro 19.683,00) e viene devalutato a euro 30.584,30 riferito all'ottobre 2014. Il dispositivo condanna al pagamento di questa cifra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, calcolo che il provvedimento non traduce in una cifra finale. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in euro 7.600,00 di compenso professionale oltre il 15% forfetario, IVA e CPA, né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della resistente ma senza importo indicato
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Lucca, sezione civile, giudice unico in composizione monocratica, primo grado. Ordinanza che definisce il giudizio nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-325 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Lucca, sezione civile, giudice unico in composizione monocratica, primo grado. Ordinanza che definisce il giudizio nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c.
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 31/10/2023
- Città
- LuccaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ter c.p.c.), promosso dal paziente contro la struttura resistente per responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale. Non è un accertamento tecnico preventivo. L'ordinanza decide il merito e liquida un risarcimento. La convenuta aveva chiamato in causa più terzi per la manleva, ma le relative domande sono state dichiarate inammissibili per mancata instaurazione del contraddittorio
- Infezione
- Infezione nosocomiale da stafilococco, poi specificata come stafilococco epidermidis (nel testo compare il refuso «strafilococco»)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Chirurgia della colonna vertebrale lombare, interventi di decompressione interlaminare, discectomia e artrodesi L3-L4/L5-S1. Il provvedimento non indica il nome del reparto
- Risarcimento riconosciuto
- 30.584,30 €Somma liquidata nel dispositivo alla data del fatto (ottobre 2014). Il danno non patrimoniale complessivo, calcolato a valori tabellari 2021, è di euro 31.563,00 (invalidità temporanea euro 11.880,00, invalidità permanente e danno morale euro 19.683,00) e viene devalutato a euro 30.584,30 riferito all'ottobre 2014. Il dispositivo condanna al pagamento di questa cifra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, calcolo che il provvedimento non traduce in una cifra finale. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in euro 7.600,00 di compenso professionale oltre il 15% forfetario, IVA e CPA, né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della resistente ma senza importo indicato
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Lucca, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31 ottobre 2023, procedimento n. 2941/2020 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, una volta che il paziente ha fornito la prova presuntiva del nesso causale fra il ricovero e il contagio, spetta alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile che le impedisce di rispondere. Non basta la generica adozione di protocolli. Il giudice ribadisce inoltre che una condotta colposa successiva, come la mancata eradicazione tempestiva dell'infezione, non costituisce causa sopravvenuta autonoma capace di interrompere il nesso con il primo intervento. La struttura resta responsabile dell'intero danno secondo la regola della solidarietà, art. 2055 c.c.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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