Caso documentato · HAI-323
Infezione contratta in ospedale a Locri, risarcimento di 26.128,25 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 26.128,25 € per un caso di Staphylococcus haemolyticus ed epidermidis (nel referto colturale in atti il testo riporta una volta la grafia con un refuso, "Staphylococcus haemolytlcus ed epidermidis"; nel corpo della motivazione compare invece la forma corretta "Staphylococcus Haemolyticus ed Epidermidis"), contratta in Sala operatoria, durante l'intervento chirurgico di osteosintesi (placca e viti) per la frattura del piatto tibiale, eseguito il 07/07/2009. Il testo riferisce anche che, in un momento successivo ai fatti di causa, il reparto di ortopedia della stessa struttura era stato oggetto di sequestro della sala operatoria da parte dei NAS, su indagini della Procura, per carenze igienico-sanitarie e strutturali. È il danno non patrimoniale liquidato al punto 1 del dispositivo per l'infezione, pari a 18.455,75 euro di danno biologico permanente (differenziale 6%, comprensivo dell'incremento per sofferenza morale) più 7.672,50 euro di danno biologico temporaneo (invalidità temporanea totale e parziale). Non comprende gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo (riconosciuti in aggiunta), né la rivalutazione monetaria (esplicitamente esclusa), né le spese di lite (3.680,60 euro, di cui 457,27 di esborsi e 3.223,30 di compensi, poste per 2/3 a carico della struttura) né le spese di CTU (poste in via definitiva a carico della struttura con separato decreto). Per il sinistro stradale non è stato riconosciuto alcun risarcimento. Quella domanda è stata integralmente rigettata
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Locri, Sezione Civile, giudice unico in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-323 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Locri, Sezione Civile, giudice unico in composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/07/2022
- Città
- LocriÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di primo grado con due domande riunite: risarcimento danni da cose in custodia (artt. 2043 e 2051 c.c.) contro l'ente proprietario della strada per un incidente in motociclo, e responsabilità contrattuale da infezione nosocomiale (contratto di spedalità, artt. 1218 e 1228 c.c.) contro l'azienda ospedaliera che ha eseguito l'intervento chirurgico. Nel giudizio sono state chiamate in causa anche l'impresa di manutenzione stradale e le rispettive compagnie assicurative
- Infezione
- Staphylococcus haemolyticus ed epidermidis (nel referto colturale in atti il testo riporta una volta la grafia con un refuso, "Staphylococcus haemolytlcus ed epidermidis"; nel corpo della motivazione compare invece la forma corretta "Staphylococcus Haemolyticus ed Epidermidis")
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Sala operatoria, durante l'intervento chirurgico di osteosintesi (placca e viti) per la frattura del piatto tibiale, eseguito il 07/07/2009. Il testo riferisce anche che, in un momento successivo ai fatti di causa, il reparto di ortopedia della stessa struttura era stato oggetto di sequestro della sala operatoria da parte dei NAS, su indagini della Procura, per carenze igienico-sanitarie e strutturali
- Risarcimento riconosciuto
- 26.128,25 €È il danno non patrimoniale liquidato al punto 1 del dispositivo per l'infezione, pari a 18.455,75 euro di danno biologico permanente (differenziale 6%, comprensivo dell'incremento per sofferenza morale) più 7.672,50 euro di danno biologico temporaneo (invalidità temporanea totale e parziale). Non comprende gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo (riconosciuti in aggiunta), né la rivalutazione monetaria (esplicitamente esclusa), né le spese di lite (3.680,60 euro, di cui 457,27 di esborsi e 3.223,30 di compensi, poste per 2/3 a carico della struttura) né le spese di CTU (poste in via definitiva a carico della struttura con separato decreto). Per il sinistro stradale non è stato riconosciuto alcun risarcimento. Quella domanda è stata integralmente rigettata
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Locri, Sezione Civile, causa civile iscritta al n. 432/2013 R.G.A.C., sentenza del 26/07/2022. Il numero della sentenza non compare nel corpo del testo. Il nome con cui il fascicolo è archiviato la indica come n. 494/2022, dato da verificare sugli archivi pubblici, non sul testo letto Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (contratto di spedalità, artt. 1218 e 1228 c.c., regime anteriore alla legge Gelli), il paziente deve provare il contratto e l'insorgenza della patologia e allegare l'inadempimento, mentre spetta alla struttura provare di aver adottato le cautele previste dalle leges artis e applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni. Il nesso causale tra intervento e infezione si accerta con il criterio del più probabile che non. La precocità della sintomatologia infettiva, a pochi giorni dall'intervento, è ritenuta indice sufficiente della contaminazione perioperatoria
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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