Caso documentato · HAI-321
Infezione contratta in ospedale a Sarzana, risarcimento di 39.996 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 39.996 € per un caso di Staphilococco Aureus (nel testo indicato anche come "stafilococco aureus" e "staphilococco aureus"), contratta in Contesto ortopedico-traumatologico. Ricovero e intervento di riduzione e osteosintesi con placca LCP per frattura pluriframmentaria del piatto tibiale, in esito a incidente stradale; l'infezione emerge in un secondo ricovero, sedici giorni dopo le dimissioni dal primo. Danno non patrimoniale liquidato iure hereditatis alla coniuge erede, quota di danno biologico permanente differenziale (15%, tra il 10% dovuto alla sola frattura e il 25% complessivo residuato dopo la complicanza infettiva), riparametrata secondo il criterio della premorienza agli otto anni di sopravvivenza effettiva (deceduto nel 2014 per causa non collegata anziché alla durata di vita statistica), pari a euro 11.038,00, più il danno biologico temporaneo di 18 mesi (di cui 3 a totale) per euro 28.957,50; il dispositivo liquida la somma in euro 39.996,00, con un lieve scarto rispetto alla somma aritmetica dei due addendi dovuto ad arrotondamenti nel testo. Non comprende le spese di lite (euro 250,00 di esborsi + euro 6.500,00 di compenso, oltre accessori) né il costo della CTU medico-legale, poste a carico della convenuta con voci separate del dispositivo. Sono inoltre dovuti gli interessi legali secondo i criteri di Cass. S.U. n. 1712/1995.
La decisione è stata assunta dal Tribunale della Spezia, causa civile di primo grado, Giudice Unico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-321 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale della Spezia, causa civile di primo grado, Giudice Unico
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 30/12/2022
- Città
- Sarzana
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), causa n. 21/2017, deciso all'esito di CTU medico-legale collegiale
- Infezione
- Staphilococco Aureus (nel testo indicato anche come "stafilococco aureus" e "staphilococco aureus")
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Contesto ortopedico-traumatologico. Ricovero e intervento di riduzione e osteosintesi con placca LCP per frattura pluriframmentaria del piatto tibiale, in esito a incidente stradale; l'infezione emerge in un secondo ricovero, sedici giorni dopo le dimissioni dal primo
- Risarcimento riconosciuto
- 39.996 €Danno non patrimoniale liquidato iure hereditatis alla coniuge erede, quota di danno biologico permanente differenziale (15%, tra il 10% dovuto alla sola frattura e il 25% complessivo residuato dopo la complicanza infettiva), riparametrata secondo il criterio della premorienza agli otto anni di sopravvivenza effettiva (deceduto nel 2014 per causa non collegata anziché alla durata di vita statistica), pari a euro 11.038,00, più il danno biologico temporaneo di 18 mesi (di cui 3 a totale) per euro 28.957,50; il dispositivo liquida la somma in euro 39.996,00, con un lieve scarto rispetto alla somma aritmetica dei due addendi dovuto ad arrotondamenti nel testo. Non comprende le spese di lite (euro 250,00 di esborsi + euro 6.500,00 di compenso, oltre accessori) né il costo della CTU medico-legale, poste a carico della convenuta con voci separate del dispositivo. Sono inoltre dovuti gli interessi legali secondo i criteri di Cass. S.U. n. 1712/1995.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale della Spezia, sentenza n. 807/2022 (numero da nome del fascicolo negli archivi pubblici, non presente nel testo), causa civile n. 21/2017, decisione del 27/12/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale per infezione nosocomiale, provato dal paziente il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non" tra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le cautele di asepsi e sanificazione idonee a prevenirla, non bastando l'astratta prevedibilità della complicanza a escludere la colpa. In caso di premorienza del danneggiato per causa non collegata, il risarcimento del danno biologico permanente va parametrato alla durata di vita effettivamente vissuta e non a quella statisticamente probabile.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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