Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-319

Infezione contratta in ospedale a La Spezia, risarcimento di 48.187,50 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 48.187,50 € per un caso di Staphylococcus Aureo (così scritto nel testo), infezione del sito chirurgico, sensibile a tutti gli antibiotici tranne la penicillina, contratta in Reparto di Ortopedia (U.O. il cui nome per esteso non è leggibile nel testo a causa dell'anonimizzazione), in occasione dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2011 di rimozione di placca e viti con nuova osteosintesi. Somma di due voci liquidate nel dispositivo a carico della convenuta: 44.317,50 euro di danno non patrimoniale (danno differenziale da invalidità permanente e temporanea, calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano 2021, al netto della quota della rendita INAIL relativa al danno biologico) e 3.870,00 euro di danno patrimoniale (spese per il consulente tecnico di parte, riconosciute nei limiti di quanto liquidato al CTU). Sono dovuti anche interessi e rivalutazione monetaria, non quantificati in sentenza. Non sono comprese le spese di lite, liquidate a parte (297,90 euro di esborsi e 2.910,00 euro di onorari per la fase di ATP; 786,00 euro di esborsi e 5.534,00 euro di onorari per il giudizio di merito, oltre accessori di legge), né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate separatamente

La decisione è stata assunta dal Tribunale di La Spezia, primo grado, giudice unico. Preceduto da procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-319 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di La Spezia, primo grado, giudice unico. Preceduto da procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/04/2022
Città
La Spezia
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20 marzo 2018 e poi mutata in rito ordinario, preceduta da procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c. Domanda accolta nei limiti esposti in sentenza
Infezione
Staphylococcus Aureo (così scritto nel testo), infezione del sito chirurgico, sensibile a tutti gli antibiotici tranne la penicillina
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia (U.O. il cui nome per esteso non è leggibile nel testo a causa dell'anonimizzazione), in occasione dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2011 di rimozione di placca e viti con nuova osteosintesi
Risarcimento riconosciuto
48.187,50 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo a carico della convenuta: 44.317,50 euro di danno non patrimoniale (danno differenziale da invalidità permanente e temporanea, calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano 2021, al netto della quota della rendita INAIL relativa al danno biologico) e 3.870,00 euro di danno patrimoniale (spese per il consulente tecnico di parte, riconosciute nei limiti di quanto liquidato al CTU). Sono dovuti anche interessi e rivalutazione monetaria, non quantificati in sentenza. Non sono comprese le spese di lite, liquidate a parte (297,90 euro di esborsi e 2.910,00 euro di onorari per la fase di ATP; 786,00 euro di esborsi e 5.534,00 euro di onorari per il giudizio di merito, oltre accessori di legge), né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate separatamente
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di La Spezia, causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 699/2018, introdotta con ricorso depositato il 20 marzo 2018, decisa il 2 aprile 2022 (negli archivi pubblici risulta come sentenza n. 234/2022; il testo del provvedimento non riporta il proprio numero di sentenza) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Accertato secondo il criterio del più probabile che non il nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'infezione, spetta alla struttura sanitaria provare di aver adempiuto all'obbligo di corretta asepsi dei luoghi. In mancanza di tale prova, la responsabilità resta a suo carico. Il danno risarcibile è il solo danno differenziale, cioè la quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella già derivante dalla patologia pregressa, da liquidare applicando la compensatio lucri cum damno e detraendo solo la quota della rendita INAIL riferita al danno biologico, non quella per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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