Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-318

Infezione contratta in ospedale a La Spezia, risarcimento di 23.442,25 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 23.442,25 € per un caso di Infezione di ferita chirurgica da Staphylococcus aureus (nome riportato esattamente come scritto nel testo: "refertata positività per Staphylococcus aureus"), contratta in Reparto chirurgico (unità operativa non nominata in chiaro) per l'intervento di riparazione del laparocele del 13.11.2012. Successivo ricovero in Divisione di Malattie Infettive per la cura dell'infezione di ferita chirurgica. Somma di due voci del dispositivo. Il danno non patrimoniale è di 21612,25 euro, per invalidità permanente (14311,00 euro) e invalidità temporanea (7301,25 euro). Il danno patrimoniale è di 1830,00 euro, per il rimborso della consulenza tecnica di parte. Non comprende le spese di lite, 4420,00 euro più 304,00 euro di esborsi, che sono spese processuali e non risarcimento. Non comprende nemmeno le spese di mediazione, 420,00 euro, che il testo quantifica solo nella motivazione e non ripete nel dispositivo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di La Spezia, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di La Spezia.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-318 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di La Spezia, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/03/2022
Città
La Spezia
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di cognizione per risarcimento danni da responsabilità sanitaria (contrattuale), promosso dalla paziente contro la struttura convenuta, deciso con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Infezione
Infezione di ferita chirurgica da Staphylococcus aureus (nome riportato esattamente come scritto nel testo: "refertata positività per Staphylococcus aureus")
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto chirurgico (unità operativa non nominata in chiaro) per l'intervento di riparazione del laparocele del 13.11.2012. Successivo ricovero in Divisione di Malattie Infettive per la cura dell'infezione di ferita chirurgica
Risarcimento riconosciuto
23.442,25 €Somma di due voci del dispositivo. Il danno non patrimoniale è di 21612,25 euro, per invalidità permanente (14311,00 euro) e invalidità temporanea (7301,25 euro). Il danno patrimoniale è di 1830,00 euro, per il rimborso della consulenza tecnica di parte. Non comprende le spese di lite, 4420,00 euro più 304,00 euro di esborsi, che sono spese processuali e non risarcimento. Non comprende nemmeno le spese di mediazione, 420,00 euro, che il testo quantifica solo nella motivazione e non ripete nel dispositivo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di La Spezia, sentenza n. 221/2022, R.G. n. 1776/2019, pubblicata il 29/03/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quattro difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La struttura risponde per l'infezione nosocomiale della ferita chirurgica, di cui non ha provato la corretta asepsi degli ambienti. Anche a prescindere dall'origine nosocomiale, resta responsabile per la carente gestione la struttura, che ha aggravato l'esito dell'intervento. Il risarcimento è limitato al danno differenziale rispetto al danno biologico che la paziente avrebbe comunque riportato per la sua patologia pregressa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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