Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-316

Infezione contratta in ospedale a Bordighera, risarcimento di 3.762,82 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 3.762,82 € per un caso di germe non specificato nel testo; il provvedimento parla solo di «infezione nosocomiale» e «infezione di ferita chirurgica» conseguente a intervento di ernia inguinale, senza indicare il patogeno, contratta in Day surgery per intervento di riparazione di ernia inguinale con innesto di protesi; complicanza gestita poi come infezione del reparto chirurgico nei controlli post-operatori. Il totale di 3.762,82 euro liquidato nel dispositivo a titolo di risarcimento è così composto: 2.827,36 euro di importo tabellare per il danno biologico permanente (3,5% di invalidità, secondo le tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 aggiornate dal D.M. 9/01/2019), più 870,80 euro per l'inabilità temporanea (36 giorni: 6 totale, 20 al 50%, 10 al 25%, a 47,07 euro/giorno); le due voci, devalutate alla data del fatto e rivalutate con interessi legali anno per anno, danno 3.762,82 euro (di cui 3.625,64 di capitale devalutato/rivalutato e 64,64 di interessi), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Le spese mediche non sono state riconosciute perché non provate (provate solo quelle di consulenza di parte). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 3.215,00 euro più 145,50 euro per spese, oltre il 15% di spese generali e accessori di legge, né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura convenuta ma separatamente dal risarcimento

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Imperia, Sezione Civile, Giudice Unico in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-316 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Imperia, Sezione Civile, Giudice Unico in composizione monocratica, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
06/03/2019
Città
Bordighera
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., promosso dal paziente (l'attore) contro la struttura convenuta (la struttura convenuta). Provvedimento reso in forma di ordinanza
Infezione
germe non specificato nel testo; il provvedimento parla solo di «infezione nosocomiale» e «infezione di ferita chirurgica» conseguente a intervento di ernia inguinale, senza indicare il patogeno
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Day surgery per intervento di riparazione di ernia inguinale con innesto di protesi; complicanza gestita poi come infezione del reparto chirurgico nei controlli post-operatori
Risarcimento riconosciuto
3.762,82 €Il totale di 3.762,82 euro liquidato nel dispositivo a titolo di risarcimento è così composto: 2.827,36 euro di importo tabellare per il danno biologico permanente (3,5% di invalidità, secondo le tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 aggiornate dal D.M. 9/01/2019), più 870,80 euro per l'inabilità temporanea (36 giorni: 6 totale, 20 al 50%, 10 al 25%, a 47,07 euro/giorno); le due voci, devalutate alla data del fatto e rivalutate con interessi legali anno per anno, danno 3.762,82 euro (di cui 3.625,64 di capitale devalutato/rivalutato e 64,64 di interessi), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Le spese mediche non sono state riconosciute perché non provate (provate solo quelle di consulenza di parte). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 3.215,00 euro più 145,50 euro per spese, oltre il 15% di spese generali e accessori di legge, né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura convenuta ma separatamente dal risarcimento
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Imperia, Sezione Civile, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., proc. n. 1002/2017, del 28 febbraio 2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Tolti anche il nome e il cognome del ricorrente, rimasti in chiaro sette volte. Tolta anche la denominazione dell'azienda sanitaria convenuta. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria, sia contrattuale della struttura sia extracontrattuale del medico, il paziente deve sempre provare il nesso causale fra la condotta e il danno, mentre spetta al debitore la prova liberatoria della corretta esecuzione della prestazione o dell'irrilevanza eziologica dell'inadempimento. Il fatto colposo del danneggiato rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c. solo se costituisce una concreta concausa dell'evento dannoso, non per ogni mera esposizione al rischio (richiamata Cass. civ. n. 1295/2017)

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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