Caso documentato · HAI-315
Infezione contratta in ospedale a Sanremo, risarcimento di 5.332 € nel 2016
Nel 2016 è stato riconosciuto un risarcimento di 5.332 € per un caso di Infezione nosocomiale (infezione peri-protesica insorta dopo intervento chirurgico, definita in atti anche "sepsi contratta in sede operatoria"). Il testo non indica il nome di un germe specifico., contratta in Chirurgia. Intervento di riparazione di un laparocele con impianto di protesi, seguito da infezione peri-protesica e da un secondo intervento di asportazione della protesi infetta. Somma di danno non patrimoniale permanente (2.716,00 euro, invalidità permanente 2%) e invalidità temporanea (192,00 euro per la totale, 504,00 euro per la parziale al 75%, 960,00 euro per la parziale al 50%, 960,00 euro per la parziale al 25%), oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (17/07/2012) e rivalutata di anno in anno sino al saldo. Non comprende le spese di lite (4.956,00 euro, liquidate a parte nel dispositivo) né le spese di CTU, liquidate con separato decreto e poste a carico della convenuta. Il danno patrimoniale non è stato riconosciuto. Le spese mediche non risultavano documentate e il CTU non ha previsto spese future.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Imperia, primo grado, giudice unico (composizione monocratica). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-315 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Imperia, primo grado, giudice unico (composizione monocratica)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 19/04/2016
- Città
- Sanremo
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità professionale medica, deciso con lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- Infezione
- Infezione nosocomiale (infezione peri-protesica insorta dopo intervento chirurgico, definita in atti anche "sepsi contratta in sede operatoria"). Il testo non indica il nome di un germe specifico.
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Chirurgia. Intervento di riparazione di un laparocele con impianto di protesi, seguito da infezione peri-protesica e da un secondo intervento di asportazione della protesi infetta
- Risarcimento riconosciuto
- 5.332 €Somma di danno non patrimoniale permanente (2.716,00 euro, invalidità permanente 2%) e invalidità temporanea (192,00 euro per la totale, 504,00 euro per la parziale al 75%, 960,00 euro per la parziale al 50%, 960,00 euro per la parziale al 25%), oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (17/07/2012) e rivalutata di anno in anno sino al saldo. Non comprende le spese di lite (4.956,00 euro, liquidate a parte nel dispositivo) né le spese di CTU, liquidate con separato decreto e poste a carico della convenuta. Il danno patrimoniale non è stato riconosciuto. Le spese mediche non risultavano documentate e il CTU non ha previsto spese future.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Imperia, causa n. 310/2014 R.G.A.C.C., decisa il 19/04/2016 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il numero di sentenza 179/2016 (dal nome del file/registro) non compare nel testo del provvedimento, che riporta solo il numero di ruolo generale. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.). Il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è stato causa del danno (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 4792/2013).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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