Caso documentato · HAI-312
Infezione contratta in ospedale a Empoli, risarcimento di 408.661 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 408.661 € per un caso di Escherichia coli ESBL positiva, con successiva positività anche a Enterococcus faecalis (infezione delle vie urinarie), contratta in Contagio ritenuto avvenuto nel reparto di Ortopedia e Traumatologia durante un ricovero con posizionamento di catetere vescicale (03/08-13/08/2016); infezione poi gestita, secondo il giudice in modo negligente, nei successivi ricoveri in Pronto Soccorso, Medicina Interna e Medicina di Continuità, fino al decesso durante l'ultimo ricovero.. Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo, cioè danno non patrimoniale iure hereditatis (danno biologico terminale), euro 6.237,00; danno patrimoniale iure hereditatis (spesa per visita geriatrica), euro 124,00; danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale del figlio, euro 400.000,00 (comprensivo di personalizzazione); danno patrimoniale iure proprio (spese funerarie), euro 2.300,00. A tutte le somme si aggiungono rivalutazione e interessi legali, non quantificati nel testo. Non comprende le spese legali (euro 7.000,00 più euro 920,00 di spese vive, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali) né il rimborso delle spese di CTU. Sono rimborsi processuali, non risarcimento. Il danno morale terminale (catastrofale) è stato invece escluso per mancanza di prova della lucida percezione dell'imminenza della morte.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis/702-ter c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 13598/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Empoli.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-312 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis/702-ter c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 13598/2020)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 10/06/2022
- Città
- Empoli
- Tipo di procedimento
- Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. che definisce il giudizio sommario di cognizione per risarcimento danni da responsabilità sanitaria, avviato dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
- Infezione
- Escherichia coli ESBL positiva, con successiva positività anche a Enterococcus faecalis (infezione delle vie urinarie)
- Categoria
- Escherichia coli
- Reparto o contesto
- Contagio ritenuto avvenuto nel reparto di Ortopedia e Traumatologia durante un ricovero con posizionamento di catetere vescicale (03/08-13/08/2016); infezione poi gestita, secondo il giudice in modo negligente, nei successivi ricoveri in Pronto Soccorso, Medicina Interna e Medicina di Continuità, fino al decesso durante l'ultimo ricovero.
- Risarcimento riconosciuto
- 408.661 €Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo, cioè danno non patrimoniale iure hereditatis (danno biologico terminale), euro 6.237,00; danno patrimoniale iure hereditatis (spesa per visita geriatrica), euro 124,00; danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale del figlio, euro 400.000,00 (comprensivo di personalizzazione); danno patrimoniale iure proprio (spese funerarie), euro 2.300,00. A tutte le somme si aggiungono rivalutazione e interessi legali, non quantificati nel testo. Non comprende le spese legali (euro 7.000,00 più euro 920,00 di spese vive, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali) né il rimborso delle spese di CTU. Sono rimborsi processuali, non risarcimento. Il danno morale terminale (catastrofale) è stato invece escluso per mancanza di prova della lucida percezione dell'imminenza della morte.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., R.G. n. 9805/2021, Firenze 10 giugno 2022. Preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 13598/2020. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Il giudice applica gli artt. 1218 e 1228 c.c. sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per fatto dei propri ausiliari. Ritiene raggiunta, secondo il criterio del più probabile che non e sulla base della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, sia la prova dell'origine nosocomiale dell'infezione sia il nesso causale fra le condotte omissive dei sanitari (mancato isolamento, diagnosi differenziale trascurata, terapia tardiva) e il decesso della paziente.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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