Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-310

Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 418.564,60 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 418.564,60 € per un caso di Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA), definito nel testo anche come «patogeno nosocomiale». In un ricovero successivo, presso una struttura non convenuta, viene isolata anche una Serratia ESBL+, non attribuita nel provvedimento alle strutture condannate., contratta in Reparto di ortopedia. Intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (27/03/2007) e successivo intervento di revisione/sostituzione della protesi (24/06/2008); gestione post-operatoria dell'infezione, seguita anche in ambito infettivologico.. Somma complessiva liquidata nel dispositivo a favore della sig.ra l'attore, a carico delle due strutture condannate in solido, oltre interessi compensativi dalla data del fatto (marzo 2007) alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo. L'importo è ripartito internamente tra le due strutture: 145.810,72 euro a carico della prima (12% dell'invalidità permanente differenziale accertata) e 272.753,88 euro a carico della seconda (23%); la somma dei due importi corrisponde al totale. Non comprende le spese processuali di parte ricorrente (26.000 euro, oltre accessori) né le spese di CTU e CTP, liquidate separatamente e poste anch'esse a carico delle due strutture in solido. Rigettata per mancanza di prove la domanda di danno patrimoniale futuro (assistenza domiciliare).

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Firenze, Sezione Quarta Civile (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-310 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Firenze, Sezione Quarta Civile (primo grado)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
19/10/2021
Città
FirenzeÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in materia di responsabilità sanitaria. Preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto dai ricorrenti nei confronti della sola prima struttura convenuta (la struttura convenuta).
Infezione
Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA), definito nel testo anche come «patogeno nosocomiale». In un ricovero successivo, presso una struttura non convenuta, viene isolata anche una Serratia ESBL+, non attribuita nel provvedimento alle strutture condannate.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia. Intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (27/03/2007) e successivo intervento di revisione/sostituzione della protesi (24/06/2008); gestione post-operatoria dell'infezione, seguita anche in ambito infettivologico.
Risarcimento riconosciuto
418.564,60 €Somma complessiva liquidata nel dispositivo a favore della sig.ra l'attore, a carico delle due strutture condannate in solido, oltre interessi compensativi dalla data del fatto (marzo 2007) alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo. L'importo è ripartito internamente tra le due strutture: 145.810,72 euro a carico della prima (12% dell'invalidità permanente differenziale accertata) e 272.753,88 euro a carico della seconda (23%); la somma dei due importi corrisponde al totale. Non comprende le spese processuali di parte ricorrente (26.000 euro, oltre accessori) né le spese di CTU e CTP, liquidate separatamente e poste anch'esse a carico delle due strutture in solido. Rigettata per mancanza di prove la domanda di danno patrimoniale futuro (assistenza domiciliare).
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, Sezione Quarta Civile, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18/10/2021, n. R.G. 10087/2019 (ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12/07/2019). Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi otto difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Tra paziente e la struttura di spedalità, la struttura risponde a titolo contrattuale e deve provare l'esatto adempimento, non il paziente. Se la struttura non dimostra di aver adottato, secondo le evidenze scientifiche disponibili, le misure di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, risponde dell'infezione nosocomiale contratta dal paziente. Il rifiuto del paziente di sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico per ridurre il danno non incide sul risarcimento dovuto.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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