Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-306

Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 21.206,96 € nel 2016

Nel 2016 è stato riconosciuto un risarcimento di 21.206,96 € per un caso di infezione nosocomiale, germe non specificato nel provvedimento, contratta in Day surgery, chirurgia ortopedica del piede. Somma delle due voci liquidate nel dispositivo: 12817.50 euro per danno non patrimoniale (biologico permanente, inabilità temporanea e danno morale) e 8389.46 euro per danno patrimoniale (spese mediche documentate). Non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, liquidati ma non quantificati in cifra nel dispositivo, né le spese di lite (6000 di compensi, 798.80 di esborsi, 800 di CTP) né le spese di CTU. Respinta la domanda di risarcimento per l'acquisto di un'auto con cambio automatico, 15800 euro richiesti.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Firenze, Sezione Seconda Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Firenze.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-306 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Firenze, Sezione Seconda Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
12/07/2016
Città
Firenze
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria
Infezione
infezione nosocomiale, germe non specificato nel provvedimento
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Day surgery, chirurgia ortopedica del piede
Risarcimento riconosciuto
21.206,96 €Somma delle due voci liquidate nel dispositivo: 12817.50 euro per danno non patrimoniale (biologico permanente, inabilità temporanea e danno morale) e 8389.46 euro per danno patrimoniale (spese mediche documentate). Non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, liquidati ma non quantificati in cifra nel dispositivo, né le spese di lite (6000 di compensi, 798.80 di esborsi, 800 di CTP) né le spese di CTU. Respinta la domanda di risarcimento per l'acquisto di un'auto con cambio automatico, 15800 euro richiesti.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, Sezione Seconda Civile, R.G. n. 10512/2010, sentenza del 12 luglio 2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per il fatto del medico deriva dal contratto di spedalità, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Quando il danno è riconducibile a un'infezione di origine nosocomiale di eziologia non accertabile con certezza, spetta al medico e alla struttura provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il contagio. In mancanza di questa prova, entrambi rispondono in solido dei danni.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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