Caso documentato · HAI-305
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 45.868,25 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 45.868,25 € per un caso di Nel corpo della motivazione i ctu e il giudice parlano genericamente di "batteri tipici nosocomiali" e di "agente eziologico" senza altra specificazione. Due germi sono nominati, ma solo nella difesa della struttura convenuta, che li cita per escludere la propria responsabilità: Escherichia coli (definito dalla convenuta come non nosocomiale, imputato a scarsa igiene della paziente) e Corynebacterium (di cui la convenuta sostiene la presenza già al primo controllo del 24/06/2008 presso l'altra struttura), contratta in Chirurgia, in occasione di un intervento di ernioplastica ombelicale con applicazione di rete protesica. L'infezione del sito chirurgico non viene diagnosticata né curata nell'immediato post operatorio. Danno alla persona liquidato all'attrice: 44.357,60 euro di danno non patrimoniale (invalidità permanente 10%, inabilità temporanea, personalizzazione 20% e danno da omesso consenso informato compreso) più 1.510,65 euro di danno patrimoniale per spese mediche, per un totale di 45.868,25 euro, corrispondente esattamente alla somma chiesta dall'attrice in conclusione. Importo devalutato alla data dell'intervento e poi rivalutato con interessi legali fino al saldo (il calcolo esatto è rimesso alle parti, non è quantificato nel testo). Liquidato in solido tra le due strutture condannate, con diritto di regresso interno al 50% ciascuna. NON compreso in questo totale le spese di lite verso l'attrice, ammessa al gratuito patrocinio, quindi dovute allo Stato (8.704,48 euro di compensi più 565,00 euro di contributo unificato e marche) e le spese dei consulenti di parte dell'attrice (5.100,00 euro), liquidate separatamente nel dispositivo (punti 3 e 4)
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Firenze.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-305 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/09/2019
- Città
- Firenze
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, con chiamata in causa di una seconda struttura da parte della convenuta originaria
- Infezione
- Nel corpo della motivazione i ctu e il giudice parlano genericamente di "batteri tipici nosocomiali" e di "agente eziologico" senza altra specificazione. Due germi sono nominati, ma solo nella difesa della struttura convenuta, che li cita per escludere la propria responsabilità: Escherichia coli (definito dalla convenuta come non nosocomiale, imputato a scarsa igiene della paziente) e Corynebacterium (di cui la convenuta sostiene la presenza già al primo controllo del 24/06/2008 presso l'altra struttura)
- Categoria
- Escherichia coli
- Reparto o contesto
- Chirurgia, in occasione di un intervento di ernioplastica ombelicale con applicazione di rete protesica. L'infezione del sito chirurgico non viene diagnosticata né curata nell'immediato post operatorio
- Risarcimento riconosciuto
- 45.868,25 €Danno alla persona liquidato all'attrice: 44.357,60 euro di danno non patrimoniale (invalidità permanente 10%, inabilità temporanea, personalizzazione 20% e danno da omesso consenso informato compreso) più 1.510,65 euro di danno patrimoniale per spese mediche, per un totale di 45.868,25 euro, corrispondente esattamente alla somma chiesta dall'attrice in conclusione. Importo devalutato alla data dell'intervento e poi rivalutato con interessi legali fino al saldo (il calcolo esatto è rimesso alle parti, non è quantificato nel testo). Liquidato in solido tra le due strutture condannate, con diritto di regresso interno al 50% ciascuna. NON compreso in questo totale le spese di lite verso l'attrice, ammessa al gratuito patrocinio, quindi dovute allo Stato (8.704,48 euro di compensi più 565,00 euro di contributo unificato e marche) e le spese dei consulenti di parte dell'attrice (5.100,00 euro), liquidate separatamente nel dispositivo (punti 3 e 4)
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile. R.G. n. 16864/2016. Il numero di sentenza 2574/2019 e la data 13/09/2019 sono quelli del nome del file/registro. Nel testo compare solo il numero di ruolo, non il numero di sentenza Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi cinque difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Quando più strutture sanitarie, in successione, omettono la diagnosi e la cura di un'infezione post operatoria, rispondono in solido verso la paziente ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., con diritto di regresso interno secondo il grado di colpa accertato dalla ctu. Il danno alla persona si liquida con le Tabelle di Milano, ritenute applicabili su tutto il territorio nazionale (Cass. 12408/2014), devalutate alla data del fatto e poi rivalutate con interessi legali fino al saldo, a titolo di danno da ritardo (Cass. S.U. 1712/1995)
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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