Caso documentato · HAI-304
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 51.898 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 51.898 € per un caso di Infezione periprotesica da Staphylococcus aureus oxacillino sensibile, contratta in Ortopedia, intervento di impianto di protesi al ginocchio destro. Somma condannata a carico della struttura convenuta (la struttura convenuta): 33365 euro per danno biologico permanente più 10343 euro per danno morale, calcolati sulle tabelle del Tribunale di Milano per una responsabilità del 15 percento sui postumi (totale 43708 euro), più 8190 euro per l'inabilità temporanea e i giorni di ricovero (48 giorni a 120 euro più 30 giorni a 90 euro). Totale 51898 euro, oltre interessi compensativi dal 29 settembre 2011 al saldo calcolati con il criterio di Cass. SU 1712/1995, non quantificati in cifra fissa nel testo. Non comprende le spese di lite (10886 euro a favore di parte attrice e 9200 euro a favore del medico chiamato in causa, poste a carico della struttura) né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, anch'esse a carico della struttura.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione II civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-304 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione II civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/09/2021
- Città
- FirenzeÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, con chiamata in causa di due sanitari e di una compagnia assicuratrice
- Infezione
- Infezione periprotesica da Staphylococcus aureus oxacillino sensibile
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia, intervento di impianto di protesi al ginocchio destro
- Risarcimento riconosciuto
- 51.898 €Somma condannata a carico della struttura convenuta (la struttura convenuta): 33365 euro per danno biologico permanente più 10343 euro per danno morale, calcolati sulle tabelle del Tribunale di Milano per una responsabilità del 15 percento sui postumi (totale 43708 euro), più 8190 euro per l'inabilità temporanea e i giorni di ricovero (48 giorni a 120 euro più 30 giorni a 90 euro). Totale 51898 euro, oltre interessi compensativi dal 29 settembre 2011 al saldo calcolati con il criterio di Cass. SU 1712/1995, non quantificati in cifra fissa nel testo. Non comprende le spese di lite (10886 euro a favore di parte attrice e 9200 euro a favore del medico chiamato in causa, poste a carico della struttura) né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, anch'esse a carico della struttura.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza n. 2184/2021, R.G. n. 10723/2016, del 4 settembre 2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sette difensori. Tolta anche la sigla che nomina l'azienda sanitaria. Tolta anche la sigla di un istituto ortopedico, rimasta in chiaro cinque volte. Tolti anche i due difensori scritti in stampatello, rimasti in chiaro nell'intestazione. Tolto anche il nome di una persona rimasto in chiaro nel dispositivo. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione post-chirurgica ha natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.). Spetta alla struttura provare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a prevenire l'infezione nello specifico intervento, non bastando l'esistenza di protocolli generali o di controlli periodici astratti (richiamata Cass. n. 11599/2020, in tema di infezioni ospedaliere).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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