Caso documentato · HAI-303
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 2.031.210 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 2.031.210 € per un caso di Infezione da "stf aureo" / "stf aureus" (stafilococco aureo) del sito chirurgico, insorta dopo un intervento di osteosintesi, contratta in Ortopedia. Intervento di osteosintesi per frattura omerale; infezione del sito chirurgico manifestatasi circa 10 giorni dopo l'intervento. Il testo non specifica il nome del reparto. Somma di due voci del dispositivo. Danno da perdita del rapporto parentale liquidato separatamente a ciascuno dei nove eredi (264.152,00 + 216.982,00 x5 + 226.416,00 x3 = 2.028.310,00 euro, secondo le tabelle del Tribunale di Roma) più danno biologico iure hereditatis per 29 giorni di inabilità temporanea assoluta prima del decesso, trasmesso agli eredi (2.900,00 euro, tabella milanese). Non comprende gli interessi legali sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno, né le spese di lite (30.000,00 euro liquidati a parte) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento. Esclusa dal computo anche la domanda di danno biologico iure proprio, respinta per mancanza di allegazione specifica.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Firenze.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-303 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 29/06/2018
- Città
- Firenze
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, ex art. 1218 c.c. e artt. 2043 e 2049 c.c., promosso dagli eredi del paziente deceduto
- Infezione
- Infezione da "stf aureo" / "stf aureus" (stafilococco aureo) del sito chirurgico, insorta dopo un intervento di osteosintesi
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia. Intervento di osteosintesi per frattura omerale; infezione del sito chirurgico manifestatasi circa 10 giorni dopo l'intervento. Il testo non specifica il nome del reparto
- Risarcimento riconosciuto
- 2.031.210 €Somma di due voci del dispositivo. Danno da perdita del rapporto parentale liquidato separatamente a ciascuno dei nove eredi (264.152,00 + 216.982,00 x5 + 226.416,00 x3 = 2.028.310,00 euro, secondo le tabelle del Tribunale di Roma) più danno biologico iure hereditatis per 29 giorni di inabilità temporanea assoluta prima del decesso, trasmesso agli eredi (2.900,00 euro, tabella milanese). Non comprende gli interessi legali sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno, né le spese di lite (30.000,00 euro liquidati a parte) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento. Esclusa dal computo anche la domanda di danno biologico iure proprio, respinta per mancanza di allegazione specifica.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1965/2018 (numero da nome file/registro, non presente nel testo), R.G. n. 14597/2014, decisione del 28/06/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Tolte anche le due avvocate della convenuta, rimaste in chiaro nell'intestazione. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale si fonda sull'art. 1218 c.c. Una volta provato dall'attore il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non", spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le cautele igieniche e di asepsi idonee a prevenire l'infezione. La mancata prova di tale adempimento comporta la responsabilità della struttura per i danni conseguenti, anche quando non sia individuabile una responsabilità soggettiva dei singoli sanitari.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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