Caso documentato · HAI-302
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 119.910,39 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 119.910,39 € per un caso di Staphylococcus aureus (nel testo indicato come 'Staffilococco aureo polisensibile' nella narrativa e come 'Staphilococcus Aureus totisensibile' nella CTU, con esame colturale su tampone da lesione e antibiogramma del 13/08/2009), contratta in Chirurgia plastica ed estetica. Intervento di liposuzione di cosce, addome e mento; l'infezione post-operatoria è stata poi diagnosticata e curata nel reparto di malattie infettive di un altro ospedale (un'altra struttura di Firenze, Firenze), dove la paziente è stata trasportata d'urgenza.. Somma di tre voci liquidate nel dispositivo a carico della struttura e del medico in solido (50% ciascuno): danno non patrimoniale 78.235,20 euro (comprensivo di danno biologico permanente al 18%, invalidità temporanea per 270 giorni e personalizzazione del 20%), danno patrimoniale per spese mediche 33.675,19 euro, danno patrimoniale da lucro cessante 8.000,00 euro liquidato in via equitativa. Tutte le voci sono oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT. Non comprende le spese di lite (13.430,00 euro, liquidate al minimo dello scaglione) né le spese di CTU, poste in via solidale a carico dei due convenuti ma non quantificate nel dispositivo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in funzione monocratica (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-302 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in funzione monocratica (primo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/06/2019
- Città
- FirenzeÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria (responsabilità contrattuale del medico e della struttura, artt. 1218 e 1228 c.c.), con chiamata in causa del medico da parte della struttura convenuta
- Infezione
- Staphylococcus aureus (nel testo indicato come 'Staffilococco aureo polisensibile' nella narrativa e come 'Staphilococcus Aureus totisensibile' nella CTU, con esame colturale su tampone da lesione e antibiogramma del 13/08/2009)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Chirurgia plastica ed estetica. Intervento di liposuzione di cosce, addome e mento; l'infezione post-operatoria è stata poi diagnosticata e curata nel reparto di malattie infettive di un altro ospedale (un'altra struttura di Firenze, Firenze), dove la paziente è stata trasportata d'urgenza.
- Risarcimento riconosciuto
- 119.910,39 €Somma di tre voci liquidate nel dispositivo a carico della struttura e del medico in solido (50% ciascuno): danno non patrimoniale 78.235,20 euro (comprensivo di danno biologico permanente al 18%, invalidità temporanea per 270 giorni e personalizzazione del 20%), danno patrimoniale per spese mediche 33.675,19 euro, danno patrimoniale da lucro cessante 8.000,00 euro liquidato in via equitativa. Tutte le voci sono oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT. Non comprende le spese di lite (13.430,00 euro, liquidate al minimo dello scaglione) né le spese di CTU, poste in via solidale a carico dei due convenuti ma non quantificate nel dispositivo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, N. R.G. 12129/2014, decisione del 10 giugno 2019. Il testo non riporta un numero di sentenza. Il numero 1864/2019 compare solo nel nome del file, dato del registro da confermare in regia. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale (contratto di spedalità, artt. 1218 e 1228 c.c.) e comprende anche l'operato del medico che vi opera, pur se non dipendente. Il paziente deve provare il contratto e l'insorgenza della patologia; spetta a struttura e medico dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o non ha causato il danno. Non fornita tale prova, struttura e medico rispondono in solido, ciascuno al 50%, per l'infezione nosocomiale insorta dopo l'intervento.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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