Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-298

Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 8.640,34 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 8.640,34 € per un caso di Finegoldia Magna, Enterococcus Faecalis, contratta in Reparto di ginecologia e ostetricia, infezione della ferita chirurgica insorta dopo un parto con taglio cesareo d'urgenza. Somma di danno biologico permanente al 4%, con personalizzazione del 15% per pregiudizio alla vita privata e di relazione (6.640,34 euro) e danno morale liquidato equitativamente (2.000,00 euro). Nel danno biologico è compreso il danno da inabilità temporanea assoluta di 27 giorni e parziale al 50% di 20 giorni. Non comprende gli interessi legali, dovuti in aggiunta dalla data del fatto (settembre 2018). Non comprende le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi prima della causa (286,00 euro di spese più 2.225,00 euro di onorari) né quelle del presente giudizio (406,50 euro di spese più 3.387,00 euro di onorari), né le spese di CTU poste a carico della convenuta ma non quantificate nel testo. Le richieste di danno esistenziale e da mancato allattamento al seno sono state respinte come voci autonome, perché già comprese nella liquidazione del danno biologico e morale

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, giudice unico in composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-298 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, giudice unico in composizione monocratica
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/11/2022
Città
Cosenza
Tipo di procedimento
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rito sommario di cognizione, in causa di risarcimento danni da responsabilità sanitaria. Preceduta da consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., le cui risultanze sono state acquisite nel processo. Convenuta rimasta contumace
Infezione
Finegoldia Magna, Enterococcus Faecalis
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Reparto di ginecologia e ostetricia, infezione della ferita chirurgica insorta dopo un parto con taglio cesareo d'urgenza
Risarcimento riconosciuto
8.640,34 €Somma di danno biologico permanente al 4%, con personalizzazione del 15% per pregiudizio alla vita privata e di relazione (6.640,34 euro) e danno morale liquidato equitativamente (2.000,00 euro). Nel danno biologico è compreso il danno da inabilità temporanea assoluta di 27 giorni e parziale al 50% di 20 giorni. Non comprende gli interessi legali, dovuti in aggiunta dalla data del fatto (settembre 2018). Non comprende le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi prima della causa (286,00 euro di spese più 2.225,00 euro di onorari) né quelle del presente giudizio (406,50 euro di spese più 3.387,00 euro di onorari), né le spese di CTU poste a carico della convenuta ma non quantificate nel testo. Le richieste di danno esistenziale e da mancato allattamento al seno sono state respinte come voci autonome, perché già comprese nella liquidazione del danno biologico e morale
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., proc. n. 2445/2021 R.G. affari contenziosi, Cosenza 11/11/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale il paziente prova il rapporto con la struttura e allega l'inadempimento. Spetta alla struttura provare di aver rispettato i protocolli di prevenzione delle infezioni per andare esente da colpa. La stretta successione temporale fra ricovero e comparsa dei sintomi, unita al tipo di germe isolato, prova il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, in assenza di prova contraria della struttura

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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