Caso documentato · HAI-297
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 535.041,20 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 535.041,20 € per un caso di Staphylococcus aureus (nel testo si precisa solo che era "moderatamente sensibile" a un principio attivo la cui denominazione è coperta da un'etichetta di pseudonimizzazione, quindi non riportabile), contratta in Terapia Intensiva Neonatale (testualmente "UOC di [Neonatologia] e Terapia Intensiva Neonatale"), dove la neonata viene trasferita dal reparto di pediatria la struttura. L'infezione è ritenuta veicolata dal catetere venoso centrale posizionato durante il ricovero. Somma delle sette liquidazioni per danno da perdita del rapporto parentale disposte nel dispositivo, al punto 2, cioè euro 208.630,00 al padre, euro 215.360,00 alla madre, euro 21.918,00 a ciascuna delle due nonne (43.836,00 in totale), euro 20.456,80 a ciascuno dei due nonni (40.913,60 in totale), euro 26.301,60 allo zio. Totale 535.041,20 euro, oltre interessi da calcolare sulla somma devalutata al 2018 e rivalutata fino alla pubblicazione. Non comprende le spese di lite (punto 4 del dispositivo, cioè euro 1.713,00 di spese ed euro 29.193,00 di onorari, a favore degli attori), le spese di CTU (punti 5 e 6, in parte a carico della convenuta e in parte degli attori) né il contributo unificato posto a carico della convenuta per la mancata partecipazione alla mediazione (punto 7). Sono voci processuali, non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, in composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cosenza.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-297 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, in composizione monocratica
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 30/04/2024
- Città
- Cosenza
- Tipo di procedimento
- Azione civile di risarcimento dei danni da responsabilità medica, promossa dai congiunti (genitori, due nonne, due nonni, uno zio) di una neonata deceduta contro la struttura sanitaria convenuta. Accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rigettate le ulteriori domande (fra cui il danno biologico psichiatrico dei genitori e la responsabilità processuale aggravata)
- Infezione
- Staphylococcus aureus (nel testo si precisa solo che era "moderatamente sensibile" a un principio attivo la cui denominazione è coperta da un'etichetta di pseudonimizzazione, quindi non riportabile)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Terapia Intensiva Neonatale (testualmente "UOC di [Neonatologia] e Terapia Intensiva Neonatale"), dove la neonata viene trasferita dal reparto di pediatria la struttura. L'infezione è ritenuta veicolata dal catetere venoso centrale posizionato durante il ricovero
- Risarcimento riconosciuto
- 535.041,20 €Somma delle sette liquidazioni per danno da perdita del rapporto parentale disposte nel dispositivo, al punto 2, cioè euro 208.630,00 al padre, euro 215.360,00 alla madre, euro 21.918,00 a ciascuna delle due nonne (43.836,00 in totale), euro 20.456,80 a ciascuno dei due nonni (40.913,60 in totale), euro 26.301,60 allo zio. Totale 535.041,20 euro, oltre interessi da calcolare sulla somma devalutata al 2018 e rivalutata fino alla pubblicazione. Non comprende le spese di lite (punto 4 del dispositivo, cioè euro 1.713,00 di spese ed euro 29.193,00 di onorari, a favore degli attori), le spese di CTU (punti 5 e 6, in parte a carico della convenuta e in parte degli attori) né il contributo unificato posto a carico della convenuta per la mancata partecipazione alla mediazione (punto 7). Sono voci processuali, non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza n. 982/2024 (numero desunto dal nome del file/registro, non riportato nel testo del provvedimento), causa civile iscritta al n. 1255 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pubblicata il 30/04/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali il paziente deve limitarsi a provare che l'infezione si è verificata in ambito ospedaliero; spetta poi alla struttura la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione (protocolli di disinfezione, sorveglianza, rapporto personale/degenti, richiamati da Cass. 16900/2023). Il contratto per l'assistenza al parto ha inoltre effetti protettivi anche verso il neonato, che può quindi agire in responsabilità contrattuale (Cass. 14615/2020; Cass. 10812/2019).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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