Caso documentato · HAI-296
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 279.295 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 279.295 € per un caso di Stafilococco aureo, causa iniziale dell'infezione, contratta tramite il catetere venoso centrale posizionato per l'emodialisi. Nel decorso clinico compaiono anche Proteus mirabilis, Enterococco faecium, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, che il giudice definisce tutte contratte in ambiente ospedaliero, contratta in Trattamento emodialitico tramite catetere venoso centrale (prima in vena giugulare interna destra, poi in vena femorale destra); U.O. complessa di Malattie Infettive e, successivamente, U.O. complessa di Terapia Intensiva. Danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto coniugale, liquidato con le tabelle del Tribunale di Milano (edizione di giugno 2022, sistema a punti): 83 punti a 3.365 euro ciascuno. Non comprende gli interessi legali (decorrenti dal 21.12.17, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione), né le spese processuali liquidate a parte (550,12 euro di spese vive più 18.000 euro di compensi, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, distratte in favore del difensore dell'attrice), né le spese di ctu poste definitivamente a carico della convenuta. Respinte le domande di danno da perdita di chance di sopravvivenza, di violazione del diritto all'autodeterminazione e di danno patrimoniale
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cosenza.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-296 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/04/2023
- Città
- CosenzaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria (contratto di spedalità, art. 1218 c.c.), promosso dalla moglie del paziente deceduto, sia iure hereditario sia iure proprio
- Infezione
- Stafilococco aureo, causa iniziale dell'infezione, contratta tramite il catetere venoso centrale posizionato per l'emodialisi. Nel decorso clinico compaiono anche Proteus mirabilis, Enterococco faecium, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, che il giudice definisce tutte contratte in ambiente ospedaliero
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Trattamento emodialitico tramite catetere venoso centrale (prima in vena giugulare interna destra, poi in vena femorale destra); U.O. complessa di Malattie Infettive e, successivamente, U.O. complessa di Terapia Intensiva
- Risarcimento riconosciuto
- 279.295 €Danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto coniugale, liquidato con le tabelle del Tribunale di Milano (edizione di giugno 2022, sistema a punti): 83 punti a 3.365 euro ciascuno. Non comprende gli interessi legali (decorrenti dal 21.12.17, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione), né le spese processuali liquidate a parte (550,12 euro di spese vive più 18.000 euro di compensi, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, distratte in favore del difensore dell'attrice), né le spese di ctu poste definitivamente a carico della convenuta. Respinte le domande di danno da perdita di chance di sopravvivenza, di violazione del diritto all'autodeterminazione e di danno patrimoniale
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, causa civile n. 5068/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 04/04/2023, sottoscritta il 20/04/2023. Il testo non riporta un proprio numero di sentenza (il file è archiviato come sentenza n. 709/2023) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Quando un evento dannoso è riconducibile sia alla condotta colposa dei sanitari sia a una condizione patologica pregressa del paziente, una volta accertata l'efficienza causale della condotta, il responsabile risponde per intero del danno, senza frazionamento fra causa umana imputabile e concausa naturale non imputabile (Cass. 15991/11, 28990/19). Se è certo che la condotta ha anticipato la morte, si risarcisce la perdita anticipata della vita e non la perdita di chance di sopravvivenza (Cass. 13870/20). Il danno iure proprio dei congiunti per la perdita del rapporto parentale ha natura extracontrattuale (art. 2043 c.c., Cass. 6386/23)
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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