Caso documentato · HAI-295
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 39.703 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 39.703 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Assistenza per trapianto di rene sinistro ed espianto dello stesso; infezione del sito chirurgico insorta in reparto di degenza post-operatoria, poi estesa alla cavità addominale. Somma liquidata nel dispositivo in favore dell'attrice, oltre interessi legali. È così composta: 33.118,00 euro di danno non patrimoniale permanente differenziale (39.204,00 euro per l'invalidità del 16% effettivamente riportata, meno 6.086,00 euro corrispondenti al 4% di invalidità che sarebbe comunque residuata per la patologia renale preesistente); 6.435,00 euro di danno non patrimoniale da invalidità temporanea per 130 giorni complessivi; 150,00 euro di spese mediche documentate. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in dispositivo in favore del difensore dell'attrice (7.300,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per compensi, più 552,59 euro di esborsi), né le spese di CTU poste definitivamente a carico della struttura convenuta. Respinta invece, senza importo, la domanda di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-295 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/02/2022
- Città
- Cosenza
- Tipo di procedimento
- Causa civile ordinaria di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità sanitaria contrattuale (oggetto indicato in epigrafe: «responsabilità professionale»), n. 1956/2019 R.G.
- Infezione
- Non specificato nel testo. Il consulente tecnico parla di «infezione del sito chirurgico di tipo nosocomiale, da una persona indicata nell'atto»: il nome del germe risulta coperto dall'etichetta di anonimizzazione «una persona indicata nell'atto» (verosimilmente un nome di patogeno scambiato per un nome di persona dal sistema di oscuramento). Il patogeno resta quindi ignoto dal provvedimento
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Assistenza per trapianto di rene sinistro ed espianto dello stesso; infezione del sito chirurgico insorta in reparto di degenza post-operatoria, poi estesa alla cavità addominale
- Risarcimento riconosciuto
- 39.703 €Somma liquidata nel dispositivo in favore dell'attrice, oltre interessi legali. È così composta: 33.118,00 euro di danno non patrimoniale permanente differenziale (39.204,00 euro per l'invalidità del 16% effettivamente riportata, meno 6.086,00 euro corrispondenti al 4% di invalidità che sarebbe comunque residuata per la patologia renale preesistente); 6.435,00 euro di danno non patrimoniale da invalidità temporanea per 130 giorni complessivi; 150,00 euro di spese mediche documentate. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in dispositivo in favore del difensore dell'attrice (7.300,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per compensi, più 552,59 euro di esborsi), né le spese di CTU poste definitivamente a carico della struttura convenuta. Respinta invece, senza importo, la domanda di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, Sezione seconda civile, causa civile n. 1956/2019 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 06/12/2021, sentenza pubblicata il 28/02/2022 (il numero di sentenza 384/2022 risulta dal nome del file e dagli archivi pubblici, non è riportato nel testo del provvedimento) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale (artt. 1218, 1228 e 1176 c.c.), il paziente deve provare il nesso causale fra la prestazione e il danno, mentre la struttura deve provare che l'esito sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile. Non avendo la struttura dimostrato il rispetto dei protocolli di asepsi, l'infezione viene imputata alla sua responsabilità. In presenza di una menomazione concorrente con una patologia preesistente, il risarcimento va calcolato monetizzando separatamente l'invalidità complessiva accertata e quella che sarebbe residuata senza l'illecito, sottraendo la seconda dalla prima
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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