Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-294

Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 189.995,50 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 189.995,50 € per un caso di Serratia marcescens (così scritto nel provvedimento, anche come "serratia marcescens"), causa di endoftalmite nell'occhio operato, contratta in Chirurgia oculistica in regime di day hospital. Intervento di facoemulsificazione con impianto di IOL nel sacco capsulare (cataratta) all'occhio destro. L'infezione (endoftalmite) si manifesta nel sito dell'intervento e porta a un successivo ricovero per vitrectomia con prelievo di vitreo per esame colturale. Il testo non nomina un reparto di degenza diverso dalla sala operatoria e dal ricovero per la vitrectomia. Il danno non patrimoniale da lesione permanente è liquidato in € 188.263,00, somma corrispondente alla differenza tra il valore tabellare (Tabelle di Milano) di un'invalidità permanente del 49% (quella effettivamente residuata, cioè deficit visivo più protesi oculare) e quello di un'invalidità del 27% (quella che sarebbe comunque residuata anche in assenza dell'infezione, secondo la stima dei CTU). A questo si aggiunge il danno da inabilità temporanea, € 1.732,50 (25 giorni di invalidità temporanea, di cui 10 assoluta e 15 parziale al 50%), per un totale di € 189.995,50. Non comprende gli interessi legali, calcolati dal 26.10.2016 sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione, né le spese processuali liquidate a parte (€ 1.241,00 di spese vive ed € 14.103,00 di compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dell'attrice) né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, in composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-294 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, in composizione monocratica
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
17/12/2023
Città
Cosenza
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità professionale sanitaria, di natura contrattuale, per infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di cataratta, promossa dalla paziente contro la struttura sanitaria convenuta
Infezione
Serratia marcescens (così scritto nel provvedimento, anche come "serratia marcescens"), causa di endoftalmite nell'occhio operato
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Chirurgia oculistica in regime di day hospital. Intervento di facoemulsificazione con impianto di IOL nel sacco capsulare (cataratta) all'occhio destro. L'infezione (endoftalmite) si manifesta nel sito dell'intervento e porta a un successivo ricovero per vitrectomia con prelievo di vitreo per esame colturale. Il testo non nomina un reparto di degenza diverso dalla sala operatoria e dal ricovero per la vitrectomia
Risarcimento riconosciuto
189.995,50 €Il danno non patrimoniale da lesione permanente è liquidato in € 188.263,00, somma corrispondente alla differenza tra il valore tabellare (Tabelle di Milano) di un'invalidità permanente del 49% (quella effettivamente residuata, cioè deficit visivo più protesi oculare) e quello di un'invalidità del 27% (quella che sarebbe comunque residuata anche in assenza dell'infezione, secondo la stima dei CTU). A questo si aggiunge il danno da inabilità temporanea, € 1.732,50 (25 giorni di invalidità temporanea, di cui 10 assoluta e 15 parziale al 50%), per un totale di € 189.995,50. Non comprende gli interessi legali, calcolati dal 26.10.2016 sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione, né le spese processuali liquidate a parte (€ 1.241,00 di spese vive ed € 14.103,00 di compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dell'attrice) né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, causa civile iscritta al n. 2834 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2023 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., pubblicata il 16.12.2023. Il testo non riporta un numero di sentenza distinto dal numero di ruolo; il numero "2110/2023" compare solo nel nome del file e va verificato a parte con il registro Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Tolti anche il nome e il cognome della persona risarcita, rimasti in chiaro nelle conclusioni. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale da infezione nosocomiale, spetta al paziente provare, anche tramite presunzioni e secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso causale tra la prestazione sanitaria e l'insorgenza dell'infezione, valutando gli indici temporale, topografico e clinico. Spetta invece alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile dell'inadempimento, intesa come impossibilità in concreto di garantire la protezione del singolo paziente dal rischio infettivo e non come mera e generica predisposizione di presidi sanitari

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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