Caso documentato · HAI-293
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 130.179,75 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 130.179,75 € per un caso di Infezione nosocomiale del sito chirurgico, con isolamento di Staphylococcus epidermidis, contratta in Attività di ortopedia, nel corso del terzo intervento chirurgico (impianto di protesi di gomito destro) del 18/11/2010. Somma liquidata quale danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale unificati secondo le Tabelle di Milano, aggiornamento 2021) per un'invalidità permanente del 35% più i periodi di invalidità temporanea, oltre interessi da calcolare come indicato in motivazione. Non comprende le spese di lite liquidate a parte (635,95 euro di anticipazioni comprese le spese di mediazione, più 14.300 euro di onorari) né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma separatamente. La compagnia assicurativa della struttura è stata condannata a tenerla indenne nei limiti di 80.179,75 euro, per effetto dello scoperto contrattuale del 20% con un minimo di 50.000 euro. Respinte invece le voci di danno esistenziale, danno da spese mediche e danno da lesione del consenso informato, per carenza di prova.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado (giudice monocratico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-293 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado (giudice monocratico)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/10/2021
- Città
- Cosenza
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, con chiamata in causa della compagnia assicurativa della struttura convenuta, di tre medici e delle rispettive assicurazioni (medici poi assolti da responsabilità)
- Infezione
- Infezione nosocomiale del sito chirurgico, con isolamento di Staphylococcus epidermidis
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Attività di ortopedia, nel corso del terzo intervento chirurgico (impianto di protesi di gomito destro) del 18/11/2010
- Risarcimento riconosciuto
- 130.179,75 €Somma liquidata quale danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale unificati secondo le Tabelle di Milano, aggiornamento 2021) per un'invalidità permanente del 35% più i periodi di invalidità temporanea, oltre interessi da calcolare come indicato in motivazione. Non comprende le spese di lite liquidate a parte (635,95 euro di anticipazioni comprese le spese di mediazione, più 14.300 euro di onorari) né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma separatamente. La compagnia assicurativa della struttura è stata condannata a tenerla indenne nei limiti di 80.179,75 euro, per effetto dello scoperto contrattuale del 20% con un minimo di 50.000 euro. Respinte invece le voci di danno esistenziale, danno da spese mediche e danno da lesione del consenso informato, per carenza di prova.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, causa civile n. 2853/2017 R.G., sentenza pubblicata il 13/10/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quindici difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali il paziente deve provare, anche per presunzioni, il nesso causale fra l'intervento e il contagio secondo il criterio del più probabile che non. Spetta poi alla struttura dimostrare di aver adottato le cautele e i protocolli di prevenzione previsti dalle norme e dalle leges artis. Se la prova manca, la responsabilità della struttura resta ferma anche in assenza di colpa dei singoli medici, per fattori organizzativi e ambientali legati all'asepsi della sala operatoria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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