Caso documentato · HAI-292
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 292.353,21 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 292.353,21 € per un caso di Staphilococcus Aureus, così scritto nel testo (verosimilmente refuso per Staphylococcus aureus); indicato anche come «stafilococco» e «Stafilococco Aureo». Nel decorso successivo, presso la seconda struttura, sono comparse anche infezioni da candida albicans ed enterobacter aerogenes, non ricondotte a responsabilità di alcuna struttura, contratta in Chirurgia vascolare. Intervento di tromboembolectomia eseguito il 22/3/2009 per trombosi dell'arteria poplitea destra. L'infezione è insorta nel decorso post-operatorio, prima della dimissione del 24/3/2009. Il totale somma tre voci del dispositivo: 141.330,00 euro per il figlio del defunto (danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, come figlio); 49.680,80 euro ciascuno per i tre nipoti minorenni, figli dello stesso attore (stessa voce di danno, iure proprio, per un subtotale di 149.042,40 euro); 1.980,81 euro per il figlio, quale danno iure hereditario (danno biologico terminale, 39 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidato secondo le tabelle di cui agli artt. 138-139 cod. ass. private). Non comprende gli interessi legali sulla somma devalutata al 2009 e rivalutata anno per anno, dovuti ma non quantificati in cifra nel testo. Non comprende le spese di lite (1.879,05 euro di esborsi più 21.387,00 euro di onorari, oltre accessori di legge, poste a carico della struttura condannata) né le spese di CTU, liquidate separatamente in corso di causa e anch'esse poste a carico della struttura condannata. Le domande dei due conviventi intervenuti e quelle rivolte contro la seconda struttura (la struttura di Catanzaro) sono state rigettate e non generano importi
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cosenza.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-292 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica (primo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/10/2022
- Città
- Cosenza
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per il decesso del paziente, promosso dal figlio (in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui tre figli minori) contro due strutture sanitarie convenute in solido, con intervento adesivo autonomo di due terzi conviventi con il defunto
- Infezione
- Staphilococcus Aureus, così scritto nel testo (verosimilmente refuso per Staphylococcus aureus); indicato anche come «stafilococco» e «Stafilococco Aureo». Nel decorso successivo, presso la seconda struttura, sono comparse anche infezioni da candida albicans ed enterobacter aerogenes, non ricondotte a responsabilità di alcuna struttura
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Chirurgia vascolare. Intervento di tromboembolectomia eseguito il 22/3/2009 per trombosi dell'arteria poplitea destra. L'infezione è insorta nel decorso post-operatorio, prima della dimissione del 24/3/2009
- Risarcimento riconosciuto
- 292.353,21 €Il totale somma tre voci del dispositivo: 141.330,00 euro per il figlio del defunto (danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, come figlio); 49.680,80 euro ciascuno per i tre nipoti minorenni, figli dello stesso attore (stessa voce di danno, iure proprio, per un subtotale di 149.042,40 euro); 1.980,81 euro per il figlio, quale danno iure hereditario (danno biologico terminale, 39 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidato secondo le tabelle di cui agli artt. 138-139 cod. ass. private). Non comprende gli interessi legali sulla somma devalutata al 2009 e rivalutata anno per anno, dovuti ma non quantificati in cifra nel testo. Non comprende le spese di lite (1.879,05 euro di esborsi più 21.387,00 euro di onorari, oltre accessori di legge, poste a carico della struttura condannata) né le spese di CTU, liquidate separatamente in corso di causa e anch'esse poste a carico della struttura condannata. Le domande dei due conviventi intervenuti e quelle rivolte contro la seconda struttura (la struttura di Catanzaro) sono state rigettate e non generano importi
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, causa civile iscritta al n. 1579/2016 R.G., trattenuta in decisione all'udienza dell'8/6/2022, decisa e sottoscritta l'11/10/2022. Il testo non riporta il proprio numero di sentenza; nel nome del file e negli archivi pubblici risulta come sentenza n. 1720/2022, dato da confermare in regia Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Il giudice inquadra l'azione del figlio ed erede come responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Il paziente deve provare solo il rapporto di cura e l'inadempimento, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o non ha causato il danno, secondo il criterio del «più probabile che non». Per i terzi intervenuti privi di legame di parentela con il defunto vale invece la responsabilità extracontrattuale, con onere pieno della prova su colpa, danno e nesso causale, non presumibile dalla sola convivenza
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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