Caso documentato · HAI-290
Infezione contratta in ospedale a Catanzaro, risarcimento di 108.437,50 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 108.437,50 € per un caso di Il provvedimento non indica il nome del germe. Parla genericamente di "infezione nosocomiale", "infezione del sito chirurgico" e di un "quadro infettivo" con secrezione purulenta e flemmone della coscia; non risulta mai eseguito, secondo la CTU, un esame colturale con antibiogramma che avrebbe potuto identificare il germe, contratta in Unità Operativa di Ortopedia della struttura convenuta (casa di cura). Intervento di artroprotesi d'anca eseguito il 27.01.2020, seguito da un reintervento di revisione il 7.02.2020 (rottura della parete del cotile) e dalla comparsa, nella fase intra/post operatoria presso questa stessa struttura, di un'infezione del sito chirurgico complicata da flemmone della coscia sinistra. Somma liquidata corrisponde al 29% del danno biologico permanente complessivo (48%), quota di responsabilità attribuita alla struttura convenuta dalla CTU sull'insieme degli eventi verificatisi presso di essa (errore tecnico nel posizionamento della protesi più infezione del sito chirurgico, non distinti nella quantificazione). Le componenti, secondo le tabelle di Milano, sono euro 2.970,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale, euro 2.227,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 4.455,50 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, euro 98.785,00 per il danno biologico permanente (29%), per un totale di euro 108.437,50, oltre interessi compensativi e legali. Nessuna somma per danno morale o personalizzazione (allegazione mancante). Il restante 19% del danno complessivo, dovuto alla caduta iniziale nella casa protetta dove il paziente era ospite prima del ricovero presso la struttura qui condannata, era già stato risarcito da un'altra struttura non citata in questo giudizio e non rientra nell'importo qui riportato. Non compresi nell'importo le spese di lite (complessivi euro 9.067,00 fra esborsi e compensi, oltre accessori) né le spese di CTU dell'ATP, poste a carico della convenuta ma liquidate con provvedimento separato; queste non sono risarcimento
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-290 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/02/2024
- Città
- CatanzaroÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo (ATP n. 3105/2021). Il ricorso 702-bis chiede la condanna al risarcimento sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata in sede di ATP
- Infezione
- Il provvedimento non indica il nome del germe. Parla genericamente di "infezione nosocomiale", "infezione del sito chirurgico" e di un "quadro infettivo" con secrezione purulenta e flemmone della coscia; non risulta mai eseguito, secondo la CTU, un esame colturale con antibiogramma che avrebbe potuto identificare il germe
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Unità Operativa di Ortopedia della struttura convenuta (casa di cura). Intervento di artroprotesi d'anca eseguito il 27.01.2020, seguito da un reintervento di revisione il 7.02.2020 (rottura della parete del cotile) e dalla comparsa, nella fase intra/post operatoria presso questa stessa struttura, di un'infezione del sito chirurgico complicata da flemmone della coscia sinistra
- Risarcimento riconosciuto
- 108.437,50 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'errore tecnico nel posizionamento della protesi d'anca, con rottura della parete del cotile e lussazione. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Somma liquidata corrisponde al 29% del danno biologico permanente complessivo (48%), quota di responsabilità attribuita alla struttura convenuta dalla CTU sull'insieme degli eventi verificatisi presso di essa (errore tecnico nel posizionamento della protesi più infezione del sito chirurgico, non distinti nella quantificazione). Le componenti, secondo le tabelle di Milano, sono euro 2.970,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale, euro 2.227,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 4.455,50 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, euro 98.785,00 per il danno biologico permanente (29%), per un totale di euro 108.437,50, oltre interessi compensativi e legali. Nessuna somma per danno morale o personalizzazione (allegazione mancante). Il restante 19% del danno complessivo, dovuto alla caduta iniziale nella casa protetta dove il paziente era ospite prima del ricovero presso la struttura qui condannata, era già stato risarcito da un'altra struttura non citata in questo giudizio e non rientra nell'importo qui riportato. Non compresi nell'importo le spese di lite (complessivi euro 9.067,00 fra esborsi e compensi, oltre accessori) né le spese di CTU dell'ATP, poste a carico della convenuta ma liquidate con provvedimento separato; queste non sono risarcimento
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., R.G. n. 5155/2022, provvedimento del 20 febbraio 2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quattro difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei propri sanitari è di natura contrattuale (art. 1218 e 1228 c.c., art. 7 comma 1 legge Gelli-Bianco n. 24/2017). Il paziente deve provare il nesso causale fra la condotta dei sanitari e il danno; una volta assolto tale onere, spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento è dipeso da una causa a essa non imputabile, imprevedibile e inevitabile. In mancanza della tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti, il risarcimento si liquida applicando le tabelle di Milano
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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