Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-289

Infezione contratta in ospedale a Catanzaro, risarcimento di 634.258,35 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 634.258,35 € per un caso di Staphylococcus Epidermidis, Klebsiella pneumoniae multiresistente, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia (infezione polimicrobica post-chirurgica), contratta in Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con sternotomia e applicazione di quattro by-pass; infezione della ferita sternale degenerata in mediastinite, poi rianimazione/terapia intensiva. Somma di tre voci del dispositivo, cioè danno terminale iure hereditatis, pro quota fra i due eredi, 58.507,00 euro; danno da perdita del rapporto parentale iure proprio alla moglie, 313.127,93 euro; danno da perdita del rapporto parentale iure proprio al figlio, 262.623,42 euro. Non comprende le spese di lite (14.970,00 euro ciascuno, oltre 545,00 euro di spese, oltre spese generali e IVA/CAP), né la rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati separatamente in motivazione. La domanda di danno catastrofale (lucida agonia) non è stata accolta per mancanza di prova ed è confluita nel danno biologico terminale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, primo grado (giudice monocratico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-289 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, primo grado (giudice monocratico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
31/05/2022
Città
Catanzaro
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, due cause riunite (R.G.A.C. n. 2329/2017 e n. 2393/2017), promosse dalla moglie e dal figlio del paziente deceduto, iure hereditatis e iure proprio
Infezione
Staphylococcus Epidermidis, Klebsiella pneumoniae multiresistente, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia (infezione polimicrobica post-chirurgica)
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con sternotomia e applicazione di quattro by-pass; infezione della ferita sternale degenerata in mediastinite, poi rianimazione/terapia intensiva
Risarcimento riconosciuto
634.258,35 €Somma di tre voci del dispositivo, cioè danno terminale iure hereditatis, pro quota fra i due eredi, 58.507,00 euro; danno da perdita del rapporto parentale iure proprio alla moglie, 313.127,93 euro; danno da perdita del rapporto parentale iure proprio al figlio, 262.623,42 euro. Non comprende le spese di lite (14.970,00 euro ciascuno, oltre 545,00 euro di spese, oltre spese generali e IVA/CAP), né la rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati separatamente in motivazione. La domanda di danno catastrofale (lucida agonia) non è stata accolta per mancanza di prova ed è confluita nel danno biologico terminale.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 766/2022 del 30 maggio 2022, cause civili riunite R.G.A.C. n. 2329/2017 e n. 2393/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quattro difensori. Tolto anche il nome dell'azienda ospedaliera, rimasto in chiaro in una cartella clinica riprodotta nel testo. Dal corredo invisibile per la sintesi vocale sono stati tolti anche i nomi del giudice e della magistrata che ha collaborato, che sulla pagina restano. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In caso di infezione nosocomiale, il paziente deve provare il danno e il nesso causale con l'infezione, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver adottato tutte le cautele igieniche e di sterilizzazione prescritte. In mancanza di tale prova, la struttura risponde a titolo contrattuale (art. 1218 e 1228 c.c.) verso il paziente e a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.) verso i congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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