Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-287

Infezione contratta in ospedale a Catanzaro, risarcimento di 10.166,74 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 10.166,74 € per un caso di infezione nosocomiale, detta anche "contaminazione esterna nosocomiale" e "contagio da batterio nosocomiale". Nessun germe specifico è nominato nel testo., contratta in Reparto di Ortopedia e Traumatologia. Ricovero dal 16/05/2006 e intervento per gonalgia all'arto inferiore sinistro eseguito il 17/05/2006; l'infezione è insorta in relazione a quel ricovero/intervento, senza che il testo accerti il momento né il contesto ospedaliero specifico dell'insorgenza.. Importo liquidato nel dispositivo (P.Q.M., punto 1): "al pagamento della somma complessiva di € 10166,74 in moneta attuale", oltre interessi calcolati in misura legale sulla somma devalutata alla data dell'intervento (17/05/2006) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il testo presenta un'incongruenza interna. Nella motivazione (punto 5) lo stesso danno non patrimoniale è indicato come "€ 10164.74", scomposto in danno biologico permanente € 6886,87, danno biologico temporaneo € 984,88 e danno morale al 33,33% € 2295,39, che sommati danno € 10167,14. Nessuna delle tre cifre coincide esattamente con le altre due; qui si è riportata quella del dispositivo, come da regola. Da segnalare al verificatore. L'importo non comprende gli interessi (dovuti ma non quantificati in cifra nel testo); le spese di lite poste a carico della convenuta, liquidate a parte in € 2738,00 per onorari più € 278,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Non risultano danni patrimoniali, perché l'attore non ne ha documentato alcuno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-287 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica (primo grado)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
18/10/2018
Città
CatanzaroÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, per un'infezione nosocomiale conseguente a un intervento ortopedico
Infezione
infezione nosocomiale, detta anche "contaminazione esterna nosocomiale" e "contagio da batterio nosocomiale". Nessun germe specifico è nominato nel testo.
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia e Traumatologia. Ricovero dal 16/05/2006 e intervento per gonalgia all'arto inferiore sinistro eseguito il 17/05/2006; l'infezione è insorta in relazione a quel ricovero/intervento, senza che il testo accerti il momento né il contesto ospedaliero specifico dell'insorgenza.
Risarcimento riconosciuto
10.166,74 €Importo liquidato nel dispositivo (P.Q.M., punto 1): "al pagamento della somma complessiva di € 10166,74 in moneta attuale", oltre interessi calcolati in misura legale sulla somma devalutata alla data dell'intervento (17/05/2006) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il testo presenta un'incongruenza interna. Nella motivazione (punto 5) lo stesso danno non patrimoniale è indicato come "€ 10164.74", scomposto in danno biologico permanente € 6886,87, danno biologico temporaneo € 984,88 e danno morale al 33,33% € 2295,39, che sommati danno € 10167,14. Nessuna delle tre cifre coincide esattamente con le altre due; qui si è riportata quella del dispositivo, come da regola. Da segnalare al verificatore. L'importo non comprende gli interessi (dovuti ma non quantificati in cifra nel testo); le spese di lite poste a carico della convenuta, liquidate a parte in € 2738,00 per onorari più € 278,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Non risultano danni patrimoniali, perché l'attore non ne ha documentato alcuno.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, causa civile n. 3825/2011 R.G.A.C., decisione del 17/10/2018 (il numero della sentenza non compare nel testo; nel nome del file compare 1772/2018, dato da confermare in regia con il registro). Una riga nera nel documento è nostra. Oscurato da noi un difensore. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale ha natura contrattuale (Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577): spetta alla struttura e non al paziente la prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile secondo la scienza medica per evitare o ridurre il rischio di contaminazione. Solo raggiungendo questa prova l'infezione potrebbe essere qualificata come complicanza non prevenibile; in mancanza, risponde dei danni anche se non è accertato il momento esatto del contagio.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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