Caso documentato · HAI-286
Infezione contratta in ospedale a Catanzaro, risarcimento di 74.537,62 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 74.537,62 € per un caso di Endoftalmite acuta post-operatoria (infezione nosocomiale del sito chirurgico dopo intervento di cataratta). Il provvedimento non indica l'agente patogeno specifico, parla solo di contaminazione batterica del sito chirurgico, contratta in Chirurgia ambulatoriale e day surgery, U.O. di Oculistica (intervento di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare per cataratta). Il risarcimento di 74.537,62 euro comprende danno biologico permanente al 28% (tabelle di Milano 2021) per 70.637,00 euro, danno da inabilità temporanea totale di 9 giorni per 891,00 euro e rimborso spese mediche documentate per 56,00 euro, per un totale attualizzato di 71.584,00 euro. La differenza fino a 74.537,62 euro sono interessi compensativi calcolati dalla data del fatto alla sentenza. Non comprende la personalizzazione del danno, richiesta e respinta dal Tribunale. Non comprende le spese di lite (14.216,00 euro) né il rimborso delle spese di mediazione obbligatoria (48,88 euro), liquidate a parte nel dispositivo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-286 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/01/2022
- Città
- CatanzaroÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria (contrattuale), con chiamata in causa della compagnia assicurativa del medico per manleva
- Infezione
- Endoftalmite acuta post-operatoria (infezione nosocomiale del sito chirurgico dopo intervento di cataratta). Il provvedimento non indica l'agente patogeno specifico, parla solo di contaminazione batterica del sito chirurgico
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Chirurgia ambulatoriale e day surgery, U.O. di Oculistica (intervento di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare per cataratta)
- Risarcimento riconosciuto
- 74.537,62 €Il risarcimento di 74.537,62 euro comprende danno biologico permanente al 28% (tabelle di Milano 2021) per 70.637,00 euro, danno da inabilità temporanea totale di 9 giorni per 891,00 euro e rimborso spese mediche documentate per 56,00 euro, per un totale attualizzato di 71.584,00 euro. La differenza fino a 74.537,62 euro sono interessi compensativi calcolati dalla data del fatto alla sentenza. Non comprende la personalizzazione del danno, richiesta e respinta dal Tribunale. Non comprende le spese di lite (14.216,00 euro) né il rimborso delle spese di mediazione obbligatoria (48,88 euro), liquidate a parte nel dispositivo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 15/2022, causa civile di primo grado n. 3401/2016 R.G., decisione riservata all'udienza del 21/09/2021, depositata il 10/01/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi quattro difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale spetta alla struttura e al medico provare di aver rispettato i protocolli di prevenzione delle infezioni, non al paziente indicarne la causa esatta. In mancanza di tale prova, un'infezione nosocomiale insorta in stretta connessione temporale con l'intervento configura responsabilità solidale per deficit organizzativo e omessa vigilanza, anche senza identificare con certezza la fonte specifica del contagio.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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