Caso documentato · HAI-283
Infezione contratta in ospedale a Corigliano Calabro, risarcimento di 28.698,50 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 28.698,50 € per un caso di infezione nosocomiale, germe non isolato nel provvedimento, contratta in Reparto di Ortopedia. Danno non patrimoniale liquidato in 28.698,50 euro, composto da 19.541,00 euro per danno biologico permanente (10%), 3.960,00 euro per invalidità temporanea totale, 2.227,50 euro per invalidità temporanea parziale al 75% e 2.970,00 euro per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre interessi legali dal fatto al saldo. Il giudice non riconosce nulla per danno morale, danno esistenziale e danno patrimoniale, per difetto di allegazione e prova. Le spese di lite sono compensate per metà, la residua metà (1.986,00 euro di compensi più 277,50 euro di spese) resta a carico della convenuta. Le spese di CTU restano a carico delle parti in solido.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Castrovillari, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-283 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Castrovillari, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 10/01/2023
- Città
- Corigliano Calabro
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale
- Infezione
- infezione nosocomiale, germe non isolato nel provvedimento
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Reparto di Ortopedia
- Risarcimento riconosciuto
- 28.698,50 €Danno non patrimoniale liquidato in 28.698,50 euro, composto da 19.541,00 euro per danno biologico permanente (10%), 3.960,00 euro per invalidità temporanea totale, 2.227,50 euro per invalidità temporanea parziale al 75% e 2.970,00 euro per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre interessi legali dal fatto al saldo. Il giudice non riconosce nulla per danno morale, danno esistenziale e danno patrimoniale, per difetto di allegazione e prova. Le spese di lite sono compensate per metà, la residua metà (1.986,00 euro di compensi più 277,50 euro di spese) resta a carico della convenuta. Le spese di CTU restano a carico delle parti in solido.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 28/2023 del 10/01/2023 (R.G. n. 2443/2015) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali l'onere della prova è invertito. Il paziente deve provare il nesso causale fra il ricovero e il danno, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato le cautele previste dalla scienza medica e i protocolli di prevenzione, oltre alla causa imprevedibile e inevitabile che escluda la sua responsabilità. Le infezioni ospedaliere sono considerate un evento prevedibile, per cui la mancata prova da parte della struttura comporta la condanna.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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