Caso documentato · HAI-282
Infezione contratta in ospedale a Arezzo, risarcimento di 168.253,70 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 168.253,70 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Chirurgia ortopedica, intervento di protesi totale al ginocchio destro e successivo intervento di espianto-reimpianto della protesi. Somma di danno non patrimoniale (55.971,00 €, di cui 39.636,00 € per invalidità permanente al 15% comprensiva di componente biologica e morale e 16.335,00 € per i periodi di invalidità temporanea) e danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa (112.282,70 €, calcolato sul reddito capitalizzato). Non comprende le spese di lite (11.654,00 € oltre accessori) né le spese di CTU, poste a carico della struttura con voci separate del dispositivo. Nel corpo della motivazione, subito dopo il calcolo del danno patrimoniale in 112.282,70 €, compare anche la frase isolata "somma complessiva di euro 70.000,00", incongruente con gli altri importi. Sembra un refuso o un frammento di frase incompleto nel testo originale. Il totale liquidato nel dispositivo (168.253,70 €) coincide esattamente con la somma di 55.971,00 € e 112.282,70 €, che è quindi l'importo qui riportato.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Arezzo, causa civile di primo grado, Giudice Unico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-282 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Arezzo, causa civile di primo grado, Giudice Unico
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/07/2022
- Città
- Arezzo
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (poi mutato in rito ordinario ex art. 183 c.p.c. con ordinanza del 28/09/2020), preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 1405/2019)
- Infezione
- non specificato nel provvedimento (infezione nosocomiale della protesi, insorta per contaminazione del campo operatorio; nessun germe è indicato per nome nel testo)
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Chirurgia ortopedica, intervento di protesi totale al ginocchio destro e successivo intervento di espianto-reimpianto della protesi
- Risarcimento riconosciuto
- 168.253,70 €Somma di danno non patrimoniale (55.971,00 €, di cui 39.636,00 € per invalidità permanente al 15% comprensiva di componente biologica e morale e 16.335,00 € per i periodi di invalidità temporanea) e danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa (112.282,70 €, calcolato sul reddito capitalizzato). Non comprende le spese di lite (11.654,00 € oltre accessori) né le spese di CTU, poste a carico della struttura con voci separate del dispositivo. Nel corpo della motivazione, subito dopo il calcolo del danno patrimoniale in 112.282,70 €, compare anche la frase isolata "somma complessiva di euro 70.000,00", incongruente con gli altri importi. Sembra un refuso o un frammento di frase incompleto nel testo originale. Il totale liquidato nel dispositivo (168.253,70 €) coincide esattamente con la somma di 55.971,00 € e 112.282,70 €, che è quindi l'importo qui riportato.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Arezzo, sentenza n. 793/2022 (numero da nome del fascicolo negli archivi pubblici, non presente nel testo), causa civile di primo grado R.G. n. 819/2020, decisione del 09/07/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria da contratto di spedalità (artt. 1218 e 1228 c.c.), il nesso causale fra la prestazione sanitaria e il danno si accerta secondo il criterio del "più probabile che non". Per andare esente da colpa la struttura deve fornire la prova positiva di aver adottato tutte le cautele igieniche e di asepsi idonee a prevenire l'infezione. La sola produzione dei protocolli non basta, occorre provare che le misure siano state concretamente attuate nel caso specifico.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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