Caso documentato · HAI-281
Infezione contratta in ospedale a Arezzo, risarcimento di 22.168,84 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 22.168,84 € per un caso di Cocchi (genere e specie non specificati nel testo). Il prelievo di tessuto eseguito durante l'intervento di rimozione della protesi ha dato esito positivo per «cocchi e polimorfo nucleati»; il collegio peritale qualifica l'infezione come di origine nosocomiale, contratta in Reparto di ortopedia, in occasione di un intervento di artroprotesi di ginocchio destro. Il totale di 22.168,84 euro liquidato nel dispositivo è così composto: 10.191,40 euro per danno biologico permanente all'8%, 6.173,70 euro per inabilità temporanea, una personalizzazione del 20% su queste due voci più 2.530,72 euro di spese mediche ritenute congrue dal collegio peritale. Sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino al saldo. Non comprende le spese di lite (545,00 euro di esborsi più 4.800,00 euro di onorari, liquidate a parte nel dispositivo) né il rimborso di 3.720,00 euro per il consulente tecnico di parte, anch'esso liquidato separatamente come spesa processuale
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-281 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 22/02/2022
- Città
- Arezzo
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria contrattuale, promosso dal paziente contro la struttura sanitaria convenuta, con chiamata in causa del chirurgo quale terzo chiamato. Le compagnie assicurative di cui era stata chiesta la chiamata in causa non risultano effettivamente evocate in giudizio
- Infezione
- Cocchi (genere e specie non specificati nel testo). Il prelievo di tessuto eseguito durante l'intervento di rimozione della protesi ha dato esito positivo per «cocchi e polimorfo nucleati»; il collegio peritale qualifica l'infezione come di origine nosocomiale
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, in occasione di un intervento di artroprotesi di ginocchio destro
- Risarcimento riconosciuto
- 22.168,84 €Il totale di 22.168,84 euro liquidato nel dispositivo è così composto: 10.191,40 euro per danno biologico permanente all'8%, 6.173,70 euro per inabilità temporanea, una personalizzazione del 20% su queste due voci più 2.530,72 euro di spese mediche ritenute congrue dal collegio peritale. Sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino al saldo. Non comprende le spese di lite (545,00 euro di esborsi più 4.800,00 euro di onorari, liquidate a parte nel dispositivo) né il rimborso di 3.720,00 euro per il consulente tecnico di parte, anch'esso liquidato separatamente come spesa processuale
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile, causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4604/2016, trattenuta in decisione all'udienza del 22/11/2021, pubblicata il 22/02/2022 (il testo del provvedimento non riporta il proprio numero di sentenza; negli archivi pubblici risulta come sentenza n. 209/2022) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria ha natura contrattuale. La struttura risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile anche per il fatto del medico che ha operato come suo ausiliario necessario. Il paziente deve provare il nesso causale tra l'intervento e l'aggravamento della patologia. Spetta poi alla struttura dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o non ha avuto rilievo causale. Nel rapporto interno tra struttura e medico, la responsabilità per il danno si ripartisce in misura paritaria, salvo una devianza inescusabile del sanitario dal percorso di cura condiviso
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 152.611 € nel 2019 Sito chirurgico
- Infezione contratta in ospedale a Vicenza, risarcimento di 1.229.361 € nel 2024 Sito chirurgico
- Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 9.970 € nel 2018 Sito chirurgico
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati