Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-280

Infezione contratta in ospedale a Arezzo, risarcimento di 49.085 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 49.085 € per un caso di Infezione da Staphylococcus epidermidis (nel testo scritta anche "stafilococco epidermis"), qualificata dalla CTU come infezione nosocomiale precoce con contaminazione avvenuta durante l'intervento chirurgico, contratta in Ortopedia. Intervento di protesizzazione mono-compartimentale del ginocchio destro (29.05.2015). L'infezione periprotesica viene accertata circa 9 mesi dopo, nel corso di un secondo ricovero (30.11.2016-13.12.2016) per rimozione della protesi e posizionamento di uno spaziatore antibiotato; nel marzo 2017 segue un terzo intervento di impianto di protesi totale del ginocchio. Danno non patrimoniale complessivo di € 49.085,00, così composto: € 32.750,00 per invalidità permanente differenziale fra il 20% (€ 65.531,00) e il 25% (€ 98.281,00), comprensivo di danno biologico e morale secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2021; € 16.335,00 per invalidità temporanea (60 gg. al 100%, 60 gg. al 75%, 120 gg. al 50%). Non comprende la personalizzazione del danno, esclusa dal giudice per mancanza di prova di conseguenze eccezionali, né il danno patrimoniale, non liquidato per mancata documentazione delle spese mediche. Le spese di lite sono compensate per soccombenza reciproca; le spese di CTU restano a carico della struttura condannata

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Arezzo, primo grado, giudice unico. Procedimento introdotto come sommario ex art. 702-bis c.p.c. e mutato in rito ordinario con ordinanza del 22.11.2019. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Arezzo.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-280 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Arezzo, primo grado, giudice unico. Procedimento introdotto come sommario ex art. 702-bis c.p.c. e mutato in rito ordinario con ordinanza del 22.11.2019
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
02/03/2023
Città
Arezzo
Tipo di procedimento
Procedimento civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. poi convertito in rito ordinario ex art. 183 c.p.c.; preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 2571/2018, davanti allo stesso Tribunale di Arezzo). Domanda accolta solo in parte
Infezione
Infezione da Staphylococcus epidermidis (nel testo scritta anche "stafilococco epidermis"), qualificata dalla CTU come infezione nosocomiale precoce con contaminazione avvenuta durante l'intervento chirurgico
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ortopedia. Intervento di protesizzazione mono-compartimentale del ginocchio destro (29.05.2015). L'infezione periprotesica viene accertata circa 9 mesi dopo, nel corso di un secondo ricovero (30.11.2016-13.12.2016) per rimozione della protesi e posizionamento di uno spaziatore antibiotato; nel marzo 2017 segue un terzo intervento di impianto di protesi totale del ginocchio
Risarcimento riconosciuto
49.085 €Danno non patrimoniale complessivo di € 49.085,00, così composto: € 32.750,00 per invalidità permanente differenziale fra il 20% (€ 65.531,00) e il 25% (€ 98.281,00), comprensivo di danno biologico e morale secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2021; € 16.335,00 per invalidità temporanea (60 gg. al 100%, 60 gg. al 75%, 120 gg. al 50%). Non comprende la personalizzazione del danno, esclusa dal giudice per mancanza di prova di conseguenze eccezionali, né il danno patrimoniale, non liquidato per mancata documentazione delle spese mediche. Le spese di lite sono compensate per soccombenza reciproca; le spese di CTU restano a carico della struttura condannata
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Arezzo, causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1475/2019, decisa con sentenza del 1 marzo 2023. Procedimento preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 2571/2018, davanti allo stesso Tribunale Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Tolti anche il nome di un avvocato scritto in stampatello, la data e il luogo di nascita dell'attrice e il suo comune di residenza. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale, provato il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. n. 13872/2020), spetta alla struttura, in ragione del regime contrattuale del rapporto con il paziente, dimostrare di aver adottato in concreto tutte le cautele idonee a evitare l'infezione. La sola produzione dei protocolli di prevenzione previsti in la struttura a integrare questa prova liberatoria se non si dimostra che le misure sono state effettivamente messe in atto nel caso specifico (Cass. n. 11599/2020; Trib. Firenze 06.09.2021)

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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