Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-278

Infezione contratta in ospedale a Ancona, risarcimento di 34.650 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 34.650 € per un caso di Sepsi da stafilococco aureo meticillino-resistente, con isolamento anche di corynebacterium (nel testo scritto "corynebacterium striatuum"), sfociata in endocardite batterica mitralica, contratta in Ricoveri multipli tra rianimazione e ortopedia per un grave politrauma da precipitazione, poi trasferimento in isolamento per terapia antibiotica dopo la diagnosi dell'infezione; la CTU colloca il contagio nel periodo di ricovero complessivo dal 3/01/2010 all'1/04/2010. Il totale liquidato nel dispositivo (punto 1) è di euro 34.650,00, danno biologico da inabilità temporanea e permanente (25%) più personalizzazione, calcolato sulle Tabelle di Milano ed. 2018, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da dividere tra gli eredi secondo l'art. 571 c.c. Non comprende le spese di lite (punto 2: euro 460,00 spese esenti più euro 7.254,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali, CPA e IVA) né le spese di CTU (punto 3, importo non specificato in cifra, poste a carico della convenuta). Il danno non patrimoniale iure proprio richiesto dagli eredi (parte della somma di euro 242.930,00 domandata in citazione) è stato respinto per mancanza di nesso causale tra l'infezione e la morte, avvenuta oltre due anni dopo e per causa non accertata

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Ancona.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-278 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Civile, primo grado (giudice unico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
23/10/2018
Città
Ancona
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria contrattuale, promossa dagli eredi di una paziente deceduta per il danno da lei patito (iure hereditatis) e per un danno proprio degli eredi (iure proprio) legato all'infezione nosocomiale contratta durante il ricovero
Infezione
Sepsi da stafilococco aureo meticillino-resistente, con isolamento anche di corynebacterium (nel testo scritto "corynebacterium striatuum"), sfociata in endocardite batterica mitralica
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ricoveri multipli tra rianimazione e ortopedia per un grave politrauma da precipitazione, poi trasferimento in isolamento per terapia antibiotica dopo la diagnosi dell'infezione; la CTU colloca il contagio nel periodo di ricovero complessivo dal 3/01/2010 all'1/04/2010
Risarcimento riconosciuto
34.650 €Il totale liquidato nel dispositivo (punto 1) è di euro 34.650,00, danno biologico da inabilità temporanea e permanente (25%) più personalizzazione, calcolato sulle Tabelle di Milano ed. 2018, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da dividere tra gli eredi secondo l'art. 571 c.c. Non comprende le spese di lite (punto 2: euro 460,00 spese esenti più euro 7.254,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali, CPA e IVA) né le spese di CTU (punto 3, importo non specificato in cifra, poste a carico della convenuta). Il danno non patrimoniale iure proprio richiesto dagli eredi (parte della somma di euro 242.930,00 domandata in citazione) è stato respinto per mancanza di nesso causale tra l'infezione e la morte, avvenuta oltre due anni dopo e per causa non accertata
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Civile, causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4338/2013, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pronunciata e letta in udienza il 23/10/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria per inadempimento contrattuale, il paziente deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta alla struttura provare che l'inadempimento non vi è stato o che non è stato causa del danno (Sezioni Unite Civili n. 13533/2001 e conformi). Il danno biologico va liquidato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2018, ritenute parametro di uniformità nazionale; il danno da perdita del rapporto parentale richiede la prova del nesso causale con l'evento morte, qui mancante

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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