Caso documentato · HAI-277
Infezione contratta in ospedale a Lavagna, il caso deciso nel 2021
Nel 2021 un procedimento ha riguardato un caso di infezione «sostenuta da un ceppo di staphylococcus aureus», definita nel testo «infezione nosocomiale», contratta in Non è nominato un reparto. Contesto ortopedico. Intervento del 20/03/2013 per frattura del femore e successivo intervento del 28/08/2013 per la sostituzione dell'endoprotesi, nel cui corso viene riscontrata l'infezione; degenza fino al 4/03/2014 con intervento di bonifica (girdlestone) dell'anca. 153.498,83 euro è la condanna fissata dal Tribunale di Genova (sentenza 1928/2018) e confermata per intero in appello. La motivazione tiene distinte le due responsabilità, cioè la caduta contro una porta girevole (49.420,00 euro) e l'infezione nosocomiale contratta nel ricovero che ne è seguito (151.061,00 euro, calcolati come sola differenza fra l'invalidità permanente finale del 35 per cento e il 15 per cento già riconosciuto per la caduta, così da evitare duplicazioni). La condanna però si ferma a 153.498,83 euro, cioè alla somma chiesta dagli attori, che è più bassa del totale delle due voci. La sentenza non dice come quella riduzione si distribuisca fra le due responsabilità, quindi la quota riferibile alla sola infezione non è determinabile. In appello la Corte ricalcola le voci di danno e scrive che «la sommatoria delle voci di danno esaminate ammonta ad euro 158.013,83», ma la condanna resta ferma alla cifra più bassa. Le spese di lite sono liquidate a parte e non rientrano nel risarcimento.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda civile, grado di appello. Conferma la sentenza n. 1928/2018 del Tribunale di Genova, decisa il 26/06/2018 e depositata il 28/08/2018. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Lavagna.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-277 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda civile, grado di appello. Conferma la sentenza n. 1928/2018 del Tribunale di Genova, decisa il 26/06/2018 e depositata il 28/08/2018
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 19/07/2021
- Città
- Lavagna
- Tipo di procedimento
- Appello civile. Responsabilità della struttura sanitaria per cosa in custodia (art. 2051 c.c., porta girevole) e per infezione nosocomiale successiva a un ricovero ortopedico, con appello incidentale degli eredi del danneggiato sulla personalizzazione del danno. Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono respinti
- Infezione
- infezione «sostenuta da un ceppo di staphylococcus aureus», definita nel testo «infezione nosocomiale»
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Non è nominato un reparto. Contesto ortopedico. Intervento del 20/03/2013 per frattura del femore e successivo intervento del 28/08/2013 per la sostituzione dell'endoprotesi, nel cui corso viene riscontrata l'infezione; degenza fino al 4/03/2014 con intervento di bonifica (girdlestone) dell'anca
- Risarcimento riconosciuto
- non entra nei conteggi153.498,83 euro è la condanna fissata dal Tribunale di Genova (sentenza 1928/2018) e confermata per intero in appello. La motivazione tiene distinte le due responsabilità, cioè la caduta contro una porta girevole (49.420,00 euro) e l'infezione nosocomiale contratta nel ricovero che ne è seguito (151.061,00 euro, calcolati come sola differenza fra l'invalidità permanente finale del 35 per cento e il 15 per cento già riconosciuto per la caduta, così da evitare duplicazioni). La condanna però si ferma a 153.498,83 euro, cioè alla somma chiesta dagli attori, che è più bassa del totale delle due voci. La sentenza non dice come quella riduzione si distribuisca fra le due responsabilità, quindi la quota riferibile alla sola infezione non è determinabile. In appello la Corte ricalcola le voci di danno e scrive che «la sommatoria delle voci di danno esaminate ammonta ad euro 158.013,83», ma la condanna resta ferma alla cifra più bassa. Le spese di lite sono liquidate a parte e non rientrano nel risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda civile, sentenza n. 808/2021 (numero da nome file/registro dell'archivio, non ripetuto nel corpo del testo letto), decisa e pubblicata il 30/06/2021. Conferma la sentenza n. 1928/2018 del Tribunale di Genova, decisa il 26/06/2018 e depositata il 28/08/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Tolti anche i nomi dei tre eredi appellanti, rimasti in chiaro nel dispositivo. Dal corredo invisibile per la sintesi vocale sono stati tolti anche i nomi dei due magistrati, che sulla pagina restano. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Quando un'infezione nosocomiale è pacificamente accertata come conseguenza del ricovero, il relativo danno biologico va liquidato come voce autonoma, aggiuntiva rispetto alla lesione che ha originato il ricovero. Se il danneggiato muore, prima della fine del giudizio, per una causa estranea al fatto illecito, il danno biologico iure successionis si calcola sulla durata di vita effettiva e non su quella probabile, secondo le tabelle di premorienza. La personalizzazione del risarcimento oltre gli importi tabellari richiede circostanze di fatto eccezionali e individuali (Cass. 21939/2017), qui escluse per le significative patologie pregresse del danneggiato
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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