Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-275

Infezione contratta in ospedale a Genova, risarcimento di 91.664,27 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 91.664,27 € per un caso di Stafilococco aureo (infezione precoce del sito chirurgico dopo intervento di artroprotesi totale d'anca, qualificata dalla Corte come "certamente nosocomiale"), contratta in Sala operatoria - ortopedia. Intervento di artroprotesi totale d'anca eseguito il 30/3/2009, nel corso di un primo ricovero iniziato il 29/3/2009 (il testo indica in due punti diversi la data delle dimissioni, il 10/4/2009 e il 20/4/2009, senza risolvere la discrepanza). La CTU colloca il contagio nel contesto operatorio di questo intervento, per contaminazione diretta del campo operatorio. Importo liquidato dal Tribunale di Genova in primo grado (danno differenziale da infezione, già attualizzato, oltre interessi legali) a carico solidale del chirurgo e della clinica. CONFERMATO in appello con il rigetto integrale dell'appello principale del chirurgo e degli appelli incidentali sul merito della responsabilità. La Corte d'Appello non riscrive la cifra nel proprio dispositivo, ma respingendo tutti i motivi sulla responsabilità e sul quantum la rende definitiva. Non comprende le spese di lite dei due gradi (liquidate a parte nel dispositivo d'appello, importi diversi per le varie parti). Non comprende neppure l'unica somma che il dispositivo d'appello liquida ex novo, euro 39.419,94. Questa non è un risarcimento al paziente, ma l'importo che la clinica è stata condannata a restituire alla compagnia di assicurazione sanitaria del paziente (già incassato dalla struttura in forza dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado), a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale di detta compagnia sul solo punto del rimborso delle spese del terzo ricovero

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda (appello, secondo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-275 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda (appello, secondo grado)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/10/2018
Città
GenovaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria contrattuale (medico chirurgo e la struttura), con chiamata in causa di tre compagnie assicurative. Appello principale del chirurgo contro la sentenza del Tribunale di Genova; appelli incidentali la struttura, dell'assicuratore r.c. del chirurgo e dell'assicuratore sanitario del paziente
Infezione
Stafilococco aureo (infezione precoce del sito chirurgico dopo intervento di artroprotesi totale d'anca, qualificata dalla Corte come "certamente nosocomiale")
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Sala operatoria - ortopedia. Intervento di artroprotesi totale d'anca eseguito il 30/3/2009, nel corso di un primo ricovero iniziato il 29/3/2009 (il testo indica in due punti diversi la data delle dimissioni, il 10/4/2009 e il 20/4/2009, senza risolvere la discrepanza). La CTU colloca il contagio nel contesto operatorio di questo intervento, per contaminazione diretta del campo operatorio
Risarcimento riconosciuto
91.664,27 €Importo liquidato dal Tribunale di Genova in primo grado (danno differenziale da infezione, già attualizzato, oltre interessi legali) a carico solidale del chirurgo e della clinica. CONFERMATO in appello con il rigetto integrale dell'appello principale del chirurgo e degli appelli incidentali sul merito della responsabilità. La Corte d'Appello non riscrive la cifra nel proprio dispositivo, ma respingendo tutti i motivi sulla responsabilità e sul quantum la rende definitiva. Non comprende le spese di lite dei due gradi (liquidate a parte nel dispositivo d'appello, importi diversi per le varie parti). Non comprende neppure l'unica somma che il dispositivo d'appello liquida ex novo, euro 39.419,94. Questa non è un risarcimento al paziente, ma l'importo che la clinica è stata condannata a restituire alla compagnia di assicurazione sanitaria del paziente (già incassato dalla struttura in forza dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado), a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale di detta compagnia sul solo punto del rimborso delle spese del terzo ricovero
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda, sentenza n. 1487/2018, R.G. n. 281/2014, pubblicata il 04/10/2018 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo non riporta la data di pubblicazione, solo quella della decisione in calce, "Genova, 19/9/2018"). Appello contro la sentenza del Tribunale di Genova indicata in apertura del provvedimento come n. 2932/2013, emessa il 17/7/2013. Nel resto del medesimo testo la stessa sentenza di primo grado è però citata più volte come n. 2392/2013, del 15.07.2013 (discrepanza interna al provvedimento stesso, non introdotta in questa scheda. È probabilmente un refuso del testo originale, non risolvibile dalla sola lettura) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi undici difensori. Tolto anche un nome di battesimo rimasto in chiaro. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale, il paziente deve provare solo il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno; spetta invece al medico e alla struttura convenuti provare che l'inadempimento non vi è stato, o che non è stato causalmente rilevante (Cass. n. 24073/2018, Cass. n. 27855/2013). La diligente sterilizzazione dell'ambiente, della sala operatoria e delle attrezzature è obbligo primario della clinica; il chirurgo, a sua volta, deve accertarsi delle condizioni di sicurezza prima di operare e far osservare i protocolli durante l'intervento. L'inadempimento di uno non esclude quello dell'altro

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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