Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-273

Infezione contratta in ospedale a Poggibonsi, risarcimento di 254.032,68 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 254.032,68 € per un caso di Osteomielite da stafilococco aureo (staffilococcus aureus), contratta in Ortopedia. Trattamento di una frattura del femore destro con applicazione di fissatore esterno (fissatore di Ilizarov), a seguito di incidente stradale. Cifra liquidata per il solo danno alla persona (biologico permanente e temporaneo, già rivalutato, comprensivo di 57.244,69 euro di interessi per il ritardato pagamento). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 13.430,00 euro per il primo grado e 9.515,00 euro per il secondo, né le spese di CTU poste a carico della struttura ma non quantificate nel dispositivo, né gli interessi legali maturati dalla sentenza al saldo. Respinta per difetto di prova la domanda di danno esistenziale e da riduzione della capacità lavorativa specifica.

La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, II grado. Riforma la sentenza del Tribunale di Siena n. 122/2018 del 17/01/2018 (depositata il 07/02/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Poggibonsi.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-273 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, II grado. Riforma la sentenza del Tribunale di Siena n. 122/2018 del 17/01/2018 (depositata il 07/02/2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
03/05/2022
Città
Poggibonsi
Tipo di procedimento
Appello civile, responsabilità sanitaria di natura contrattuale per infezione ospedaliera
Infezione
Osteomielite da stafilococco aureo (staffilococcus aureus)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ortopedia. Trattamento di una frattura del femore destro con applicazione di fissatore esterno (fissatore di Ilizarov), a seguito di incidente stradale
Risarcimento riconosciuto
254.032,68 €Cifra liquidata per il solo danno alla persona (biologico permanente e temporaneo, già rivalutato, comprensivo di 57.244,69 euro di interessi per il ritardato pagamento). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 13.430,00 euro per il primo grado e 9.515,00 euro per il secondo, né le spese di CTU poste a carico della struttura ma non quantificate nel dispositivo, né gli interessi legali maturati dalla sentenza al saldo. Respinta per difetto di prova la domanda di danno esistenziale e da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, sentenza n. r.g. 2015/2018, decisa in camera di consiglio il 07/03/2022 (il numero di sentenza 790/2022 compare nel nome del file ma non è ripetuto nel testo del provvedimento) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale il paziente deve provare il nesso causale fra la prestazione ricevuta e l'insorgere dell'infezione, mentre la struttura deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirla. Se il germe isolato è di frequente origine ospedaliera, come lo stafilococco aureo e la struttura non prova in concreto l'osservanza dei protocolli igienici, la sua responsabilità va affermata anche se il rischio infettivo non è mai del tutto azzerabile.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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