Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-271

Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 100.000 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 100.000 € per un caso di Staphylococcus aureus (sepsi con endocardite), contratta in Cardiochirurgia. Intervento programmato di plastica mitralica e tricuspidale, con degenza post-operatoria in Terapia Intensiva Cardiochirurgica, poi in un reparto post-chirurgico e infine in Rianimazione per l'aggravarsi della sepsi. Somma unica di 100.000 euro liquidata equitativamente a favore del figlio della vittima, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Comprende sia la quota iure proprio del figlio sia quella iure hereditatis ricevuta dal padre della vittima (coniuge superstite), morto prima dell'inizio della causa. Il calcolo tabellare pieno, secondo le tabelle di Milano 2022, avrebbe dato 336.500 euro (168.250 euro per ciascuno dei due danneggiati), ridotti dalla Corte per l'invalidità permanente preesistente della vittima (70%, per patologia cardio-polmonare) e perché l'infarto che ha concorso alla morte 'avrebbe potuto verificarsi anche in assenza dell'evento infezione'. Non comprende le spese processuali di primo e secondo grado (compensate per un terzo, il resto a carico della struttura, 13.430 euro più 1.494 euro di esborsi per il primo grado, 9.515 euro più 1.138,50 euro di esborsi per il secondo, oltre rimborso forfettario e IVA) né le spese di CTU del primo grado (un terzo a carico del figlio, due terzi a carico della struttura).

La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione IV Civile, II grado. Riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2097/2018, pubblicata l'11/07/2018. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-271 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte di Appello di Firenze, Sezione IV Civile, II grado. Riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2097/2018, pubblicata l'11/07/2018
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/09/2022
Città
Firenze
Tipo di procedimento
Appello civile, con appello incidentale, in causa di responsabilità sanitaria contrattuale per infezione ospedaliera post-operatoria seguita da decesso
Infezione
Staphylococcus aureus (sepsi con endocardite)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Cardiochirurgia. Intervento programmato di plastica mitralica e tricuspidale, con degenza post-operatoria in Terapia Intensiva Cardiochirurgica, poi in un reparto post-chirurgico e infine in Rianimazione per l'aggravarsi della sepsi
Risarcimento riconosciuto
100.000 €Somma unica di 100.000 euro liquidata equitativamente a favore del figlio della vittima, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Comprende sia la quota iure proprio del figlio sia quella iure hereditatis ricevuta dal padre della vittima (coniuge superstite), morto prima dell'inizio della causa. Il calcolo tabellare pieno, secondo le tabelle di Milano 2022, avrebbe dato 336.500 euro (168.250 euro per ciascuno dei due danneggiati), ridotti dalla Corte per l'invalidità permanente preesistente della vittima (70%, per patologia cardio-polmonare) e perché l'infarto che ha concorso alla morte 'avrebbe potuto verificarsi anche in assenza dell'evento infezione'. Non comprende le spese processuali di primo e secondo grado (compensate per un terzo, il resto a carico della struttura, 13.430 euro più 1.494 euro di esborsi per il primo grado, 9.515 euro più 1.138,50 euro di esborsi per il secondo, oltre rimborso forfettario e IVA) né le spese di CTU del primo grado (un terzo a carico del figlio, due terzi a carico della struttura).
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Firenze, Sezione IV Civile, n. r.g. 54/2019, decisione assunta in camera di consiglio il 7 settembre 2022 (il numero di sentenza compare nel nome del file ma non è ripetuto nel testo del provvedimento) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Il danno da perdita di chance non può sostituire la prova mancante del nesso causale con un danno maggiore. Se la causalità con la morte è raggiunta, il danno risarcibile è quello da morte, non da chance perduta (Cass. n. 5641/2018). Quando una condotta umana colposa concorre con una causa naturale preesistente che da sola non sarebbe bastata a produrre l'evento, la responsabilità resta intera e non si riduce in proporzione alla concausa naturale. La concausa può incidere solo sulla liquidazione equitativa del danno, non sull'accertamento della responsabilità (artt. 40-41 c.p.; Cass. n. 15991/2011, Cass. n. 28986/2019).

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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