Caso documentato · HAI-270
Infezione contratta in ospedale, risarcimento di 620.608,57 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 620.608,57 € per un caso di Infezione della ferita chirurgica, estesasi poi alla protesi ortopedica impiantata (infezione nosocomiale). Il provvedimento non indica il nome del germe., contratta in Reparto di ortopedia, a seguito di un intervento di impianto di protesi ortopedica.. Importo ULTERIORE liquidato nel dispositivo di questo appello, aggiuntivo rispetto a quanto il Tribunale di Siena aveva già riconosciuto con l'ordinanza del 5/3/2018 (parte non toccata da questa sentenza). Si compone di euro 4.647,60 (saldo del danno iure hereditatis per invalidità temporanea, che dal 50% viene portato al 100%, cioè a euro 9.295,20 totali); euro 86.362,09 (saldo del danno da perdita del rapporto parentale della moglie, anch'esso portato dal 50% al 100%, cioè a euro 172.724,18 totali); euro 176.532,96 per ciascuna delle tre figlie (3 x 176.532,96 = euro 529.598,88), danno da perdita del rapporto parentale prima negato del tutto e ora riconosciuto ex novo, comprensivo di interessi compensativi calcolati fino al 30/9/2020 (oltre interessi successivi). Sommando le quote già liquidate in primo grado e non riformate, il risarcimento complessivo per la famiglia sale a circa euro 711.618,26 (9.295,20 + 172.724,18 + 529.598,88). L'importo qui riportato (620.608,57) è la somma di quanto la Corte ordina di pagare IN PIÙ con questa sentenza. Non comprende le spese di lite di primo e secondo grado, le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo né quelle del procedimento di mediazione, liquidate a parte nel dispositivo (punti 4, 5, 6, 7).
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile (appello, secondo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-270 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile (appello, secondo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/01/2021
- Città
- non reso noto dalle fonti
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria e risarcimento danni da infezione nosocomiale, contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena del 5/3/2018 (R.G. 2360/2017); causa promossa dalla moglie e dalle tre figlie del paziente deceduto
- Infezione
- Infezione della ferita chirurgica, estesasi poi alla protesi ortopedica impiantata (infezione nosocomiale). Il provvedimento non indica il nome del germe.
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, a seguito di un intervento di impianto di protesi ortopedica.
- Risarcimento riconosciuto
- 620.608,57 €Importo ULTERIORE liquidato nel dispositivo di questo appello, aggiuntivo rispetto a quanto il Tribunale di Siena aveva già riconosciuto con l'ordinanza del 5/3/2018 (parte non toccata da questa sentenza). Si compone di euro 4.647,60 (saldo del danno iure hereditatis per invalidità temporanea, che dal 50% viene portato al 100%, cioè a euro 9.295,20 totali); euro 86.362,09 (saldo del danno da perdita del rapporto parentale della moglie, anch'esso portato dal 50% al 100%, cioè a euro 172.724,18 totali); euro 176.532,96 per ciascuna delle tre figlie (3 x 176.532,96 = euro 529.598,88), danno da perdita del rapporto parentale prima negato del tutto e ora riconosciuto ex novo, comprensivo di interessi compensativi calcolati fino al 30/9/2020 (oltre interessi successivi). Sommando le quote già liquidate in primo grado e non riformate, il risarcimento complessivo per la famiglia sale a circa euro 711.618,26 (9.295,20 + 172.724,18 + 529.598,88). L'importo qui riportato (620.608,57) è la somma di quanto la Corte ordina di pagare IN PIÙ con questa sentenza. Non comprende le spese di lite di primo e secondo grado, le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo né quelle del procedimento di mediazione, liquidate a parte nel dispositivo (punti 4, 5, 6, 7).
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 192/2021 (dato del registro/nome del file; il testo non riporta il numero della sentenza), R.G. n. 889/2018, decisione in camera di consiglio del 13/10/2020. Appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena del 5/3/2018 (comunicata il 13/03/2018), R.G. n. 2360/2017. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La struttura sanitaria risponde per intero del decesso causato da un'infezione nosocomiale quando il nesso causale accertato dalla CTU individua in essa e non nelle patologie pregresse del paziente la causa preponderante della morte. Le patologie pregresse non valgono come concause se non idonee, da sole, a produrre l'evento. Il danno da perdita del rapporto parentale spetta anche ai figli maggiorenni e non conviventi, per presunzione (art. 2727 c.c.), salvo prova contraria della struttura; in mancanza di allegazioni specifiche si liquida ai valori tabellari minimi, ma non può essere del tutto escluso.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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