Caso documentato · HAI-268
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 556.459,35 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 556.459,35 € per un caso di Infezione periprotesica da "corinebacterium" (Corynebacterium), batterio Gram positivo, con shock settico conseguente. Nel corso della degenza viene inoltre segnalata una grave forma anemica, contratta in Chirurgia ortopedica. Impianto di protesi per una frattura del collo del femore destro, riportata a seguito di una caduta dalla bicicletta. L'infezione periprotesica insorge nel decorso post-operatorio. Le carenze igieniche accertate riguardano la sala operatoria e i carrelli del gruppo operatorio della struttura dell'intervento, documentate da un rapporto dei Carabinieri del N.A.S. di Firenze del 19.12.2000. Il primo grado (Tribunale di Firenze, sentenza n. 170/14) aveva rigettato la domanda di risarcimento per il decesso da infezione, ritenendo non provata l'origine ospedaliera del contagio e aveva riconosciuto solo 20.000,00 euro per la violazione del consenso informato. La Corte d'Appello conferma questi 20.000,00 euro (punto non impugnato in via incidentale dalla struttura e già percepiti dagli appellanti secondo le loro stesse conclusioni) e, accogliendo l'appello sul punto dell'infezione, condanna la struttura a pagare l'ULTERIORE somma di 556.459,35 euro (così definita nel dispositivo, cioè aggiuntiva rispetto a quanto già liquidato in primo grado), comprensiva di rivalutazione (103.030,30 euro) e interessi (131.459,35 euro) calcolati fino al 30/4/2018. Il valore attuale del solo danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale più danno terminale) è di 425.000,00 euro, devalutato all'epoca del fatto (13/11/2000) in 321.969,70 euro, a cui si sommano 1.549,37 euro per spese funebri documentate. Sommando le due voci liquidate nei due gradi, il totale complessivo dovuto dalla struttura per l'intera vicenda risulta di 576.459,35 euro (556.459,35 + 20.000,00). Il valore riportato nel campo sopra è il solo importo liquidato nel dispositivo di questo grado di giudizio (556.459,35), come da istruzioni di lettura. Non comprende le spese di lite (13.441,00 euro per il primo grado e 15.399,00 euro per il secondo grado, poste a carico della struttura soccombente, oltre IVA e CAP) né le spese di CTU, anch'esse poste a carico della struttura
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, secondo grado. Accoglie l'appello proposto dagli attori (moglie e figlio del paziente deceduto) e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 170/14 (13-22/01/2014, notificata il 4/6/2014), condanna la struttura sanitaria convenuta anche per il decesso da infezione nosocomiale, oltre a confermare la condanna già disposta in primo grado per la violazione del diritto al consenso informato. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Firenze.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-268 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, secondo grado. Accoglie l'appello proposto dagli attori (moglie e figlio del paziente deceduto) e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 170/14 (13-22/01/2014, notificata il 4/6/2014), condanna la struttura sanitaria convenuta anche per il decesso da infezione nosocomiale, oltre a confermare la condanna già disposta in primo grado per la violazione del diritto al consenso informato
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/07/2018
- Città
- FirenzeÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria, proposto dalla moglie e dal figlio del paziente deceduto contro la struttura sanitaria pubblica convenuta, per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso per infezione nosocomiale contratta durante un ricovero ortopedico e per la carenza di consenso informato. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda relativa all'infezione, ritenendone non provata l'origine ospedaliera, e accolto solo quella sul consenso informato (20.000,00 euro); la Corte d'Appello riforma parzialmente, accogliendo anche la domanda sull'infezione e mantenendo ferma la condanna sul consenso informato
- Infezione
- Infezione periprotesica da "corinebacterium" (Corynebacterium), batterio Gram positivo, con shock settico conseguente. Nel corso della degenza viene inoltre segnalata una grave forma anemica
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Chirurgia ortopedica. Impianto di protesi per una frattura del collo del femore destro, riportata a seguito di una caduta dalla bicicletta. L'infezione periprotesica insorge nel decorso post-operatorio. Le carenze igieniche accertate riguardano la sala operatoria e i carrelli del gruppo operatorio della struttura dell'intervento, documentate da un rapporto dei Carabinieri del N.A.S. di Firenze del 19.12.2000
- Risarcimento riconosciuto
- 556.459,35 €Il primo grado (Tribunale di Firenze, sentenza n. 170/14) aveva rigettato la domanda di risarcimento per il decesso da infezione, ritenendo non provata l'origine ospedaliera del contagio e aveva riconosciuto solo 20.000,00 euro per la violazione del consenso informato. La Corte d'Appello conferma questi 20.000,00 euro (punto non impugnato in via incidentale dalla struttura e già percepiti dagli appellanti secondo le loro stesse conclusioni) e, accogliendo l'appello sul punto dell'infezione, condanna la struttura a pagare l'ULTERIORE somma di 556.459,35 euro (così definita nel dispositivo, cioè aggiuntiva rispetto a quanto già liquidato in primo grado), comprensiva di rivalutazione (103.030,30 euro) e interessi (131.459,35 euro) calcolati fino al 30/4/2018. Il valore attuale del solo danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale più danno terminale) è di 425.000,00 euro, devalutato all'epoca del fatto (13/11/2000) in 321.969,70 euro, a cui si sommano 1.549,37 euro per spese funebri documentate. Sommando le due voci liquidate nei due gradi, il totale complessivo dovuto dalla struttura per l'intera vicenda risulta di 576.459,35 euro (556.459,35 + 20.000,00). Il valore riportato nel campo sopra è il solo importo liquidato nel dispositivo di questo grado di giudizio (556.459,35), come da istruzioni di lettura. Non comprende le spese di lite (13.441,00 euro per il primo grado e 15.399,00 euro per il secondo grado, poste a carico della struttura soccombente, oltre IVA e CAP) né le spese di CTU, anch'esse poste a carico della struttura
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1706/2018 (numero e anno dal nome del file/registro, non presenti nel testo), causa civile iscritta al n. 1412/2014 del ruolo generale, decisa in camera di consiglio l'8/05/2018 (con una data discordante, 10/05/2018, che compare altrove nel testo per la stessa camera di consiglio, vedi campo data_sentenza). Sentenza impugnata: Tribunale di Firenze n. 170/14, del 13-22/01/2014, notificata il 4/6/2014 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi due difensori. Tolto anche il nome di una parte, rimasto in chiaro nell'intestazione. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione contratta dal paziente in ambiente ospedaliero è di natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.). Una volta accertato, secondo il criterio della probabilità logica ("più probabile che non"), il nesso causale tra il danno e l'infezione nosocomiale, l'onere di provare di avere diligentemente adottato le cautele igienico-sanitarie e di sterilizzazione prescritte grava sulla struttura; la sua mancata prova comporta la responsabilità della struttura anche quando l'infezione sia qualificabile come "complicanza"
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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