Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-266

Infezione contratta in ospedale a Lucca, risarcimento di 46.491,08 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 46.491,08 € per un caso di Spondilodiscite (infezione del sito chirurgico dopo intervento di stabilizzazione vertebrale). Il germe specifico non è indicato nel provvedimento. La CTU richiama in astratto i patogeni più frequenti in questo tipo di infezione (stafilococco aureo, streptococchi, enterobatteri), senza attribuirne uno preciso al caso., contratta in Sala operatoria, chirurgia vertebrale. Intervento di stabilizzazione vertebrale (L4-L5) con viti e barre, eseguito il 10/02/2009 dopo ricovero del 09/02/2009.. Il dispositivo d'appello liquida in modo esplicito e con una cifra soltanto la voce ridotta del danno da postumi permanenti, cioè euro 4.085,00, oltre interessi legali dal giorno successivo alla sentenza di primo grado (13/06/2020) al saldo. La Corte respinge il motivo sull'an (la responsabilità della struttura resta confermata) e conferma per il resto la sentenza di primo grado, senza però riscrivere una cifra complessiva nel dispositivo d'appello. Il Tribunale di Lucca aveva condannato la struttura a complessivi euro 46.491,08 (euro 44.406,00 per danno iatrogeno differenziale e invalidità temporanea, euro 2.085,08 per spese mediche), oltre accessori. Non è possibile ricostruire con certezza dal testo quale quota di quei 46.491,08 corrisponda esattamente alla voce di postumi permanenti ora ridotta a 4.085,00 (il testo cita anche cifre intermedie di 32.646 e 35.916 euro riferite alla stessa voce ma a basi di calcolo diverse). Per non rischiare un dato inventato, qui si riporta solo l'importo che il dispositivo d'appello liquida espressamente. Non comprende le spese di lite (compensate al 20% per entrambi i gradi, il resto a carico della struttura soccombente; le spese di CTU di primo grado restano a carico esclusivo della struttura appellante).

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile (appello, secondo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-266 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile (appello, secondo grado)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
19/06/2023
Città
Lucca
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria e risarcimento danni da infezione nosocomiale, contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 517/2020; causa promossa dagli eredi del paziente, deceduto per causa estranea (incidente stradale) nel corso del giudizio di primo grado
Infezione
Spondilodiscite (infezione del sito chirurgico dopo intervento di stabilizzazione vertebrale). Il germe specifico non è indicato nel provvedimento. La CTU richiama in astratto i patogeni più frequenti in questo tipo di infezione (stafilococco aureo, streptococchi, enterobatteri), senza attribuirne uno preciso al caso.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Sala operatoria, chirurgia vertebrale. Intervento di stabilizzazione vertebrale (L4-L5) con viti e barre, eseguito il 10/02/2009 dopo ricovero del 09/02/2009.
Risarcimento riconosciuto
46.491,08 €Il dispositivo d'appello liquida in modo esplicito e con una cifra soltanto la voce ridotta del danno da postumi permanenti, cioè euro 4.085,00, oltre interessi legali dal giorno successivo alla sentenza di primo grado (13/06/2020) al saldo. La Corte respinge il motivo sull'an (la responsabilità della struttura resta confermata) e conferma per il resto la sentenza di primo grado, senza però riscrivere una cifra complessiva nel dispositivo d'appello. Il Tribunale di Lucca aveva condannato la struttura a complessivi euro 46.491,08 (euro 44.406,00 per danno iatrogeno differenziale e invalidità temporanea, euro 2.085,08 per spese mediche), oltre accessori. Non è possibile ricostruire con certezza dal testo quale quota di quei 46.491,08 corrisponda esattamente alla voce di postumi permanenti ora ridotta a 4.085,00 (il testo cita anche cifre intermedie di 32.646 e 35.916 euro riferite alla stessa voce ma a basi di calcolo diverse). Per non rischiare un dato inventato, qui si riporta solo l'importo che il dispositivo d'appello liquida espressamente. Non comprende le spese di lite (compensate al 20% per entrambi i gradi, il resto a carico della struttura soccombente; le spese di CTU di primo grado restano a carico esclusivo della struttura appellante).
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, R.G. n. 1517/2020, decisione del 18/05/2023 in camera di consiglio. Il testo non riporta il numero della sentenza d'appello (nel nome del file compare 1295/2023, dato del registro da confermare in regia). Appello contro Tribunale di Lucca, sentenza n. 517/2020 pubblicata il 12/06/2020 (rep. 1075/2020 del 15/06/2020), R.G. n. 3157/2017. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi cinque difensori. Tolto anche un nome di battesimo rimasto in chiaro. La scheda d'intervento e' incollata nel provvedimento come immagine. Dentro c'erano in chiaro gli undici sanitari dell'equipe operatoria, cioe' chirurghi, anestesista, strumentisti, infermieri e tecnici di radiologia. I nomi sono stati cancellati dai pixel, le qualifiche restano leggibili. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale, una volta che il danneggiato dimostra il nesso causale tra ricovero/intervento e insorgenza dell'infezione, spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitarla o l'esistenza di una causa esterna che rendeva impossibile l'adempimento. Se il danneggiato muore per causa estranea prima della fine del giudizio, il risarcimento del danno da postumi permanenti va parametrato agli anni di vita effettivamente vissuti, non alla durata di vita statisticamente probabile.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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