Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-264

Infezione contratta in ospedale a Borgo Valsugana, risarcimento di 35.752,23 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 35.752,23 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (infezione precoce) da Staphylococcus epidermidis meticillino resistente (MRSE), contratta in Ortopedia, intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tecnica G-ST e meniscectomia parziale artroscopica al ginocchio destro. Il danno permanente complessivo, pari al diciotto per cento di invalidita', e' liquidato secondo la Tabella Unica Nazionale in 72.089,00 euro. Di questi, 22.467,85 euro sono il danno che sarebbe comunque derivato dalla lesione pregressa al ginocchio (nove per cento di invalidita', calcolato secondo il D.Lgs 209/2005), mentre 49.621,15 euro sono la quota attribuita all'infezione. Il danno da invalidita' temporanea complessivo ammonta a 10.491,62 euro. L'INAIL ha gia' versato all'attore 26.335,71 euro per l'inabilita' temporanea, che copre per intero questa voce. Ha versato anche 36.336,77 euro per il danno permanente. Il tribunale sottrae quest'ultima cifra dal danno permanente complessivo di 72.089,00 euro secondo il criterio delle poste omogenee e ottiene un residuo di 35.752,23 euro, la somma condannata nel dispositivo a titolo di danni non patrimoniali. Su questo importo sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati sulla somma devalutata al 17/09/2018 (29.719,23 euro) e via via rivalutata fino alla sentenza, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Questi interessi non sono quantificati nel testo e non sono sommati al totale. Restano fuori dal totale il danno patrimoniale, la cui liquidazione e' rinviata a un separato provvedimento istruttorio. Restano fuori anche le spese di lite e di CTU, che il tribunale liquidera' solo con la sentenza definitiva.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Trento, sezione civile, giudice unico, primo grado, sentenza non definitiva (sentenza n. 546/2026, RG 3115/2022). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Borgo Valsugana.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-264 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Trento, sezione civile, giudice unico, primo grado, sentenza non definitiva (sentenza n. 546/2026, RG 3115/2022)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/05/2026
Città
Borgo Valsugana
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria per infezione post chirurgica, RG 3115/2022. Sentenza non definitiva. Il tribunale liquida ora il solo danno non patrimoniale e rimette la causa in istruttoria per il danno patrimoniale, con separata ordinanza.
Infezione
Infezione del sito chirurgico (infezione precoce) da Staphylococcus epidermidis meticillino resistente (MRSE)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ortopedia, intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tecnica G-ST e meniscectomia parziale artroscopica al ginocchio destro
Risarcimento riconosciuto
35.752,23 €Il danno permanente complessivo, pari al diciotto per cento di invalidita', e' liquidato secondo la Tabella Unica Nazionale in 72.089,00 euro. Di questi, 22.467,85 euro sono il danno che sarebbe comunque derivato dalla lesione pregressa al ginocchio (nove per cento di invalidita', calcolato secondo il D.Lgs 209/2005), mentre 49.621,15 euro sono la quota attribuita all'infezione. Il danno da invalidita' temporanea complessivo ammonta a 10.491,62 euro. L'INAIL ha gia' versato all'attore 26.335,71 euro per l'inabilita' temporanea, che copre per intero questa voce. Ha versato anche 36.336,77 euro per il danno permanente. Il tribunale sottrae quest'ultima cifra dal danno permanente complessivo di 72.089,00 euro secondo il criterio delle poste omogenee e ottiene un residuo di 35.752,23 euro, la somma condannata nel dispositivo a titolo di danni non patrimoniali. Su questo importo sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati sulla somma devalutata al 17/09/2018 (29.719,23 euro) e via via rivalutata fino alla sentenza, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Questi interessi non sono quantificati nel testo e non sono sommati al totale. Restano fuori dal totale il danno patrimoniale, la cui liquidazione e' rinviata a un separato provvedimento istruttorio. Restano fuori anche le spese di lite e di CTU, che il tribunale liquidera' solo con la sentenza definitiva.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Trento, sentenza non definitiva n. 546/2026, RG 3115/2022, decisa il 04/05/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e i nomi propri di 3 strutture. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Vale la regola sull'onere della prova nelle infezioni nosocomiali fissata da Cassazione n. 6386/2023, secondo cui «spetta al paziente provare il nesso di causalita' [...] mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione». Il tribunale richiama anche l'ordinanza di Cassazione n. 16900/2023, per cui i soli protocolli generali depositati in atti non provano la loro applicazione pratica al caso specifico.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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