Caso documentato · HAI-261
Infezione contratta in ospedale a Pozzilli, risarcimento di 89.550 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 89.550 € per un caso di Infezione del sito chirurgico insorta dopo un intervento operatorio. Il provvedimento non indica il germe responsabile., contratta in Reparto chirurgico. Intervento chirurgico del 10 luglio 2012, seguito da infezione del sito operatorio; il tipo di intervento non è specificato nel testo.. Il totale di 89.550,00 euro è il danno non patrimoniale liquidato dal giudice a favore del paziente, a carico della struttura. È composto dalla differenza fra il danno biologico per un'invalidità del 33% (104.378,00 euro, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per un'età di 64 anni) e quello per la preesistenza del 15% (28.391,00 euro), pari a 75.987,00 euro, più 13.563,00 euro per l'invalidità temporanea (6.138,00 euro per 62 giorni di invalidità temporanea assoluta, 4.455,00 euro per 60 giorni al 75%, 2.970,00 euro per 60 giorni al 50%). La somma va rivalutata dal 10 luglio 2012 con gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, più gli interessi al saggio dell'articolo 1284 comma 4 del codice civile dalla notifica della citazione fino al pagamento. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 14.103,00 euro di compensi oltre il 15% di spese generali e accessori, distratte in favore del difensore del paziente e la richiesta di personalizzazione del danno morale ed esistenziale, respinta per mancanza di prova.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Isernia, sezione unica civile, giudice onorario in composizione monocratica, primo grado (sentenza n. 342/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-261 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Isernia, sezione unica civile, giudice onorario in composizione monocratica, primo grado (sentenza n. 342/2023)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/10/2023
- Città
- Pozzilli
- Tipo di procedimento
- Causa civile di accertamento negativo di responsabilità sanitaria promossa dalla struttura sanitaria, con domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal paziente convenuto, RG 849/2017 (preceduta da accertamento tecnico preventivo RG 1218/2016)
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico insorta dopo un intervento operatorio. Il provvedimento non indica il germe responsabile.
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto chirurgico. Intervento chirurgico del 10 luglio 2012, seguito da infezione del sito operatorio; il tipo di intervento non è specificato nel testo.
- Risarcimento riconosciuto
- 89.550 €Il totale di 89.550,00 euro è il danno non patrimoniale liquidato dal giudice a favore del paziente, a carico della struttura. È composto dalla differenza fra il danno biologico per un'invalidità del 33% (104.378,00 euro, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per un'età di 64 anni) e quello per la preesistenza del 15% (28.391,00 euro), pari a 75.987,00 euro, più 13.563,00 euro per l'invalidità temporanea (6.138,00 euro per 62 giorni di invalidità temporanea assoluta, 4.455,00 euro per 60 giorni al 75%, 2.970,00 euro per 60 giorni al 50%). La somma va rivalutata dal 10 luglio 2012 con gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, più gli interessi al saggio dell'articolo 1284 comma 4 del codice civile dalla notifica della citazione fino al pagamento. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 14.103,00 euro di compensi oltre il 15% di spese generali e accessori, distratte in favore del difensore del paziente e la richiesta di personalizzazione del danno morale ed esistenziale, respinta per mancanza di prova.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Isernia, sezione unica civile, sentenza n. 342/2023 del 23/10/2023, RG 849/2017 (procedimento di accertamento tecnico preventivo presupposto RG 1218/2016) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il paziente deve provare il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, restando esclusa una responsabilità automatica dal solo fatto dell'infezione. Avere predisposto protocolli di prevenzione non prova da solo che siano stati applicati nel caso concreto. La struttura è «onerata della prova... di avere messo in atto ogni ragionevole misura al fine d'evitare tal sorta di inadempimento prevedibile ed evitabile» e qui non lo ha dimostrato né lo ha chiesto di provare. Il nesso causale è stato riconosciuto in base ai criteri temporale, topografico ed eziologico.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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