Caso documentato · HAI-260
Infezione contratta in ospedale a Pozzilli, risarcimento di 6.681,28 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.681,28 € per un caso di Infezione del sito chirurgico con spondilodiscite (infezione del disco intervertebrale e delle vertebre adiacenti) da Staphylococcus aureus, contratta in Neurochirurgia. Intervento di emilaminectomia destra a livello L4-L5 con asportazione di ernia del disco lombare. La cifra di 6.681,28 euro liquidata al paziente si compone di 2.532,28 euro per il danno biologico permanente, valutato dal consulente tecnico nella misura del 3% e di 4.149,00 euro per il danno da inabilita' temporanea (quaranta giorni di inabilita' assoluta, trenta giorni al 75%, trenta giorni al 50% e cinquanta giorni al 25%). A questa somma si aggiungono gli interessi legali, calcolati dal 29 settembre 2005 sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. Restano fuori dal risarcimento i danni patrimoniali, esclusi dal consulente per mancanza di prova e le domande dei familiari del paziente, tutte respinte. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti e le spese della consulenza tecnica sono state poste in solido a carico di tutte le parti, quindi non sono risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Isernia, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 326/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-260 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Isernia, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 326/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 08/05/2017
- Città
- Pozzilli
- Tipo di procedimento
- Cause civili riunite di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 128/2010 e RG 129/2010
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico con spondilodiscite (infezione del disco intervertebrale e delle vertebre adiacenti) da Staphylococcus aureus
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Neurochirurgia. Intervento di emilaminectomia destra a livello L4-L5 con asportazione di ernia del disco lombare
- Risarcimento riconosciuto
- 6.681,28 €La cifra di 6.681,28 euro liquidata al paziente si compone di 2.532,28 euro per il danno biologico permanente, valutato dal consulente tecnico nella misura del 3% e di 4.149,00 euro per il danno da inabilita' temporanea (quaranta giorni di inabilita' assoluta, trenta giorni al 75%, trenta giorni al 50% e cinquanta giorni al 25%). A questa somma si aggiungono gli interessi legali, calcolati dal 29 settembre 2005 sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. Restano fuori dal risarcimento i danni patrimoniali, esclusi dal consulente per mancanza di prova e le domande dei familiari del paziente, tutte respinte. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti e le spese della consulenza tecnica sono state poste in solido a carico di tutte le parti, quindi non sono risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Isernia, sentenza n. 326/2017 dell'08/05/2017, cause riunite RG 128/2010 e RG 129/2010 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 13 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria per il contratto di spedalita' e' di natura contrattuale, quindi il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare di avere agito con diligenza. Il giudice ha applicato il principio per cui, quando permane incertezza sul nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno, tale incertezza ricade sul debitore: «qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore». Per questo la responsabilita' e' stata affermata anche se il consulente non ha potuto individuare la singola condotta inadeguata.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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