Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-259

Infezione contratta in ospedale a Pozzilli, risarcimento di 10.780 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 10.780 € per un caso di Setticemia da Staphylococcus, infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di chirurgia spinale, contratta in Reparto di chirurgia spinale, intervento per stenosi lombo-sacrale. Il giudice liquida in dispositivo, a favore dei due eredi congiuntamente e a titolo di danno non patrimoniale patito in vita dalla defunta, la somma complessiva di 10.780,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La cifra è composta da 9.800,00 euro per l'inabilità temporanea assoluta di cento giorni e 980,00 euro per l'inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni, importi già rivalutati secondo le tabelle milanesi. Restano fuori dal risarcimento la domanda per danno da perdita del rapporto parentale, respinta per mancanza di prova, le spese di lite liquidate a parte in 2.417,50 euro e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste per metà a carico della struttura.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Isernia, sezione unica, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 303/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-259 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Isernia, sezione unica, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 303/2019)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
28/08/2019
Città
Pozzilli
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promossa dagli eredi della paziente deceduta contro la struttura, con chiamata in causa della compagnia assicurativa, RG 361/2011
Infezione
Setticemia da Staphylococcus, infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di chirurgia spinale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di chirurgia spinale, intervento per stenosi lombo-sacrale
Risarcimento riconosciuto
10.780 €Il giudice liquida in dispositivo, a favore dei due eredi congiuntamente e a titolo di danno non patrimoniale patito in vita dalla defunta, la somma complessiva di 10.780,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La cifra è composta da 9.800,00 euro per l'inabilità temporanea assoluta di cento giorni e 980,00 euro per l'inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni, importi già rivalutati secondo le tabelle milanesi. Restano fuori dal risarcimento la domanda per danno da perdita del rapporto parentale, respinta per mancanza di prova, le spese di lite liquidate a parte in 2.417,50 euro e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste per metà a carico della struttura.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Isernia, sezione unica, sentenza n. 303/2019 del 28/08/2019, RG 361/2011 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 5 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, sia per fatto proprio quando dipendano dall'inadeguatezza della struttura, sia per fatto altrui quando dipendano dalla colpa dei sanitari di cui si avvale. Nel riparto dell'onere della prova, il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno, mentre spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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