Caso documentato · HAI-258
Infezione contratta in ospedale a Isernia, risarcimento di 98.530 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 98.530 € per un caso di Epatite cronica da virus dell'epatite C (HCV), infezione nosocomiale post chirurgica accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio, contratta in Reparto di chirurgia, intervento di tiroidectomia con ricovero dal 30/08/2007 al 06/09/2007. La somma di 98.530,00 euro liquidata in dispositivo a carico della struttura ospedaliera è così motivata dal giudice: 53.757,00 euro per il danno biologico permanente nella misura del 20%, 40.318,00 euro per l'aumento personalizzato del danno morale nella misura del 39%, 4.455,00 euro per l'inabilità temporanea parziale liquidata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite. Alla struttura ospedaliera condannata sono state poste a carico 14.000,00 euro (oltre 545,00 euro di spese esenti e rimborso forfettario, IVA e CAP) quali spese anticipate dall'avvocato della paziente. Alla paziente stessa sono state poste a carico 6.000,00 euro (oltre rimborso forfettario, IVA e CAP) in favore dell'avvocato del medico, essendo stata respinta per prescrizione la domanda proposta contro quest'ultimo. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano a carico della struttura ospedaliera. La domanda proposta nei confronti del medico è stata respinta per intervenuta prescrizione.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Isernia, sezione civile, giudice onorario di pace, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 117/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Isernia.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-258 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Isernia, sezione civile, giudice onorario di pace, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 117/2023)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 15/04/2023
- Città
- Isernia
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità professionale sanitaria, promossa dalla paziente contro il medico e la struttura ospedaliera, RG 398/2016
- Infezione
- Epatite cronica da virus dell'epatite C (HCV), infezione nosocomiale post chirurgica accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di chirurgia, intervento di tiroidectomia con ricovero dal 30/08/2007 al 06/09/2007
- Risarcimento riconosciuto
- 98.530 €La somma di 98.530,00 euro liquidata in dispositivo a carico della struttura ospedaliera è così motivata dal giudice: 53.757,00 euro per il danno biologico permanente nella misura del 20%, 40.318,00 euro per l'aumento personalizzato del danno morale nella misura del 39%, 4.455,00 euro per l'inabilità temporanea parziale liquidata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite. Alla struttura ospedaliera condannata sono state poste a carico 14.000,00 euro (oltre 545,00 euro di spese esenti e rimborso forfettario, IVA e CAP) quali spese anticipate dall'avvocato della paziente. Alla paziente stessa sono state poste a carico 6.000,00 euro (oltre rimborso forfettario, IVA e CAP) in favore dell'avvocato del medico, essendo stata respinta per prescrizione la domanda proposta contro quest'ultimo. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano a carico della struttura ospedaliera. La domanda proposta nei confronti del medico è stata respinta per intervenuta prescrizione.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Isernia, sezione civile, sentenza n. 117/2023 del 15/04/2023, RG 398/2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilità del medico verso il paziente è extracontrattuale e si prescrive in cinque anni, mentre quella della struttura ospedaliera nasce dal contratto di spedalità e si prescrive in dieci anni. Nelle controversie di responsabilità sanitaria incombe sul paziente la prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza della patologia, restando a carico della struttura convenuta l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia può esserle mosso, o che un suo inesatto adempimento non ha avuto incidenza causale sul danno.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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