Caso documentato · HAI-257
Infezione contratta in ospedale a Bolzano, risarcimento di 7.724,43 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 7.724,43 € per un caso di Infezione del sito chirurgico al ginocchio (artrite settica) da Staphylococcus caprae, uno stafilococco coagulasi negativo comunemente presente sulla cute, contratta in Ortopedia, intervento artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e resezione parziale del menisco al ginocchio destro, dopo un infortunio calcistico. La cifra di 7.724,43 euro corrisponde esattamente al totale indicato nel dispositivo (punto 2). È composta da un totale per danno non patrimoniale di 5.553,25 euro (danno biologico permanente all'1,5%, più danno biologico temporaneo per 26 giorni al 100%, 40 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 22 giorni al 25%, con una diaria del danno temporaneo personalizzata del 30% per l'impatto sulla vita sportiva), devalutato a 5.172,04 euro, più 1.368,00 euro di spese mediche documentate, più 543,18 euro di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e 641,21 euro di interessi legali compensativi. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte a favore dell'attore (4.835,00 euro di compenso per l'avvocato, 355,50 euro di spese e anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15%). Restano fuori anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma liquidate separatamente con decreto proprio. La domanda iniziale dell'attore era di 16.098,07 euro. Il giudice non ha riconosciuto la personalizzazione del danno biologico permanente, ritenendo non provato che l'abbandono definitivo del calcio fosse conseguenza diretta dell'infezione.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1146/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Bolzano.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-257 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1146/2019)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/12/2019
- Città
- BolzanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 5038/2016
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico al ginocchio (artrite settica) da Staphylococcus caprae, uno stafilococco coagulasi negativo comunemente presente sulla cute
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia, intervento artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e resezione parziale del menisco al ginocchio destro, dopo un infortunio calcistico
- Risarcimento riconosciuto
- 7.724,43 €La cifra di 7.724,43 euro corrisponde esattamente al totale indicato nel dispositivo (punto 2). È composta da un totale per danno non patrimoniale di 5.553,25 euro (danno biologico permanente all'1,5%, più danno biologico temporaneo per 26 giorni al 100%, 40 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 22 giorni al 25%, con una diaria del danno temporaneo personalizzata del 30% per l'impatto sulla vita sportiva), devalutato a 5.172,04 euro, più 1.368,00 euro di spese mediche documentate, più 543,18 euro di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e 641,21 euro di interessi legali compensativi. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte a favore dell'attore (4.835,00 euro di compenso per l'avvocato, 355,50 euro di spese e anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15%). Restano fuori anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma liquidate separatamente con decreto proprio. La domanda iniziale dell'attore era di 16.098,07 euro. Il giudice non ha riconosciuto la personalizzazione del danno biologico permanente, ritenendo non provato che l'abbandono definitivo del calcio fosse conseguenza diretta dell'infezione.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Bolzano, sentenza n. 1146/2019, RG 5038/2016, pubblicata il 04/12/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 2 difensori, il nome proprio della struttura e 1 altro privato. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale spetta al paziente allegare l'inadempimento e provare il danno e il nesso causale, mentre tocca alla struttura dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è stato causa del danno. Il giudice, condividendo le conclusioni del consulente, scrive che la convenuta «non ha saputo assolvere l'onere della prova su di essa incombente» e non ha dimostrato che l'infezione nosocomiale fosse dovuta a cause a lei non imputabili. Chiarisce inoltre che la sola prova di una profilassi antibiotica corretta non basta, perché prevenire le infezioni correlate all'assistenza richiede un sistema di misure più ampio, da dimostrare nel caso concreto.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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