Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-255

Infezione contratta in ospedale a Bolzano, risarcimento di 924.725,99 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 924.725,99 € per un caso di Infezione nosocomiale neonatale da Serratia marcescens, contratta nel reparto di terapia intensiva neonatale, contratta in Terapia intensiva neonatale, in seguito a parto pretermine; nessun intervento chirurgico, contagio avvenuto durante la degenza post natale. E' un giudizio d'appello che riforma per intero la sentenza di primo grado, la quale aveva respinto ogni domanda. La cifra riportata e' quella liquidata dalla Corte d'Appello nel dispositivo (punti 2 e 3), non quella eventualmente richiesta o quella del primo grado. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, calcolato con il sistema a punti delle tabelle di Milano 2022: 291.186,46 euro al padre, 434.609,99 euro alla madre, 98.117,54 euro alla sorella. Ai quattro nonni, ai quali non era ancora stato possibile instaurare un legame con la nipote appena nata, la Corte riconosce un danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa in 20.000,00 euro ciascuno, per un totale di 80.000,00 euro. A titolo di danno patrimoniale la Corte riconosce inoltre 680,00 euro di spese funebri. La somma di queste voci e' di 904.593,99 euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo (per le spese funebri, dalla data della domanda di primo grado). Restano fuori dal conto: 20.132,00 euro liquidati al punto 4 del dispositivo come "danno patrimoniale per spese di consulenza" (rimborso di pareri medici e relazioni specialistiche pagati dalla famiglia prima e durante il processo per sostenere la causa); le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico della struttura (56.816,21 euro per il primo grado, 36.024,67 euro per il grado d'appello); le spese dei consulenti tecnici d'ufficio, anch'esse poste a carico della struttura nella misura gia' liquidata in corso di causa. Nessuna domanda risulta respinta nel merito. L'appello e' stato accolto per intero. I 20.132,00 euro per le consulenze mediche di parte sono DENTRO il totale. Il dispositivo li liquida «a titolo di danno patrimoniale per spese di consulenza», voce distinta dalle spese di lite e dalla consulenza disposta dal giudice, che restano fuori.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, sezione civile, collegiale, secondo grado (sentenza n. 106/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Bolzano.

Il caso riguarda 7 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-255 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, sezione civile, collegiale, secondo grado (sentenza n. 106/2025)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
02/04/2025
Città
Bolzano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, giudizio d'appello RG 4/2024, contro la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1070/2023 (RG 2154/2017) che aveva respinto la domanda
Infezione
Infezione nosocomiale neonatale da Serratia marcescens, contratta nel reparto di terapia intensiva neonatale
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Terapia intensiva neonatale, in seguito a parto pretermine; nessun intervento chirurgico, contagio avvenuto durante la degenza post natale
Risarcimento riconosciuto
924.725,99 €E' un giudizio d'appello che riforma per intero la sentenza di primo grado, la quale aveva respinto ogni domanda. La cifra riportata e' quella liquidata dalla Corte d'Appello nel dispositivo (punti 2 e 3), non quella eventualmente richiesta o quella del primo grado. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, calcolato con il sistema a punti delle tabelle di Milano 2022: 291.186,46 euro al padre, 434.609,99 euro alla madre, 98.117,54 euro alla sorella. Ai quattro nonni, ai quali non era ancora stato possibile instaurare un legame con la nipote appena nata, la Corte riconosce un danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa in 20.000,00 euro ciascuno, per un totale di 80.000,00 euro. A titolo di danno patrimoniale la Corte riconosce inoltre 680,00 euro di spese funebri. La somma di queste voci e' di 904.593,99 euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo (per le spese funebri, dalla data della domanda di primo grado). Restano fuori dal conto: 20.132,00 euro liquidati al punto 4 del dispositivo come "danno patrimoniale per spese di consulenza" (rimborso di pareri medici e relazioni specialistiche pagati dalla famiglia prima e durante il processo per sostenere la causa); le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico della struttura (56.816,21 euro per il primo grado, 36.024,67 euro per il grado d'appello); le spese dei consulenti tecnici d'ufficio, anch'esse poste a carico della struttura nella misura gia' liquidata in corso di causa. Nessuna domanda risulta respinta nel merito. L'appello e' stato accolto per intero. I 20.132,00 euro per le consulenze mediche di parte sono DENTRO il totale. Il dispositivo li liquida «a titolo di danno patrimoniale per spese di consulenza», voce distinta dalle spese di lite e dalla consulenza disposta dal giudice, che restano fuori.
Persone coinvolte
7

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, sezione civile, sentenza n. 106/2025, R.G. n. 4/2024, decisa il 02/04/2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1070/2023 del 01/12/2023 (R.G. n. 2154/2017) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Non basta che la struttura sanitaria provi di avere adottato protocolli di prevenzione delle infezioni. Deve provare di averli, secondo la Cassazione, "specificatamente applicati nel caso concreto" (Cass. civ. n. 16900/2023). Testimonianze generiche su controlli a campione, senza indicazione della frequenza ne' riscontro documentale, non bastano a dimostrare l'applicazione dei protocolli. In assenza di questa prova l'infezione nosocomiale non puo' essere considerata una complicanza inevitabile e la responsabilita' della struttura non puo' essere esclusa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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