Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-254

Infezione contratta in ospedale a Bolzano, risarcimento di 13.167,72 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 13.167,72 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da stafilococco aureo, contratta in Chirurgia della colonna vertebrale, intervento di decompressione microchirurgica ed erniatomia lombare L2-L3 a sinistra. Il giudizio di rinvio conferma per intero la sentenza di primo grado del Tribunale di Trento n. 967/2019. Sono euro 2.863,73 di danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale) piu' euro 10.303,99 di danno patrimoniale, per un totale di euro 13.167,72, oltre rivalutazione e interessi come liquidati in primo grado (non quantificati nel testo). Il danno patrimoniale e' composto da euro 9.103,99 per la fattura del secondo ricovero necessario a curare l'infezione e da euro 1.200 per la perizia medico legale stragiudiziale. Un grado d'appello intermedio del 2021 aveva escluso la voce del secondo ricovero, riducendo il danno patrimoniale a soli euro 1.200, ma quella decisione e' stata cassata dalla Corte di Cassazione proprio su questo punto e non e' piu' in vigore. Quella che conta, alla fine dell'iter, e' la cifra di primo grado, integralmente confermata. Restano fuori le spese di lite dei vari gradi di giudizio (mediazione, primo grado, appello, cassazione, rinvio), liquidate a parte a favore della paziente e del chirurgo terzo chiamato. Resta fuori anche la domanda di manleva della struttura verso il chirurgo, respinta perche' l'infezione non e' stata attribuita alla sua condotta.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trento, sezione seconda civile, giudizio di rinvio dopo cassazione (sentenza n. 38/2025, R.G. 56/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-254 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Trento, sezione seconda civile, giudizio di rinvio dopo cassazione (sentenza n. 38/2025, R.G. 56/2024)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/03/2025
Città
Bolzano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria per inadempimento del contratto di spedalita', giudizio di rinvio a seguito di cassazione, R.G. 56/2024
Infezione
Infezione del sito chirurgico da stafilococco aureo
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Chirurgia della colonna vertebrale, intervento di decompressione microchirurgica ed erniatomia lombare L2-L3 a sinistra
Risarcimento riconosciuto
13.167,72 €Il giudizio di rinvio conferma per intero la sentenza di primo grado del Tribunale di Trento n. 967/2019. Sono euro 2.863,73 di danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale) piu' euro 10.303,99 di danno patrimoniale, per un totale di euro 13.167,72, oltre rivalutazione e interessi come liquidati in primo grado (non quantificati nel testo). Il danno patrimoniale e' composto da euro 9.103,99 per la fattura del secondo ricovero necessario a curare l'infezione e da euro 1.200 per la perizia medico legale stragiudiziale. Un grado d'appello intermedio del 2021 aveva escluso la voce del secondo ricovero, riducendo il danno patrimoniale a soli euro 1.200, ma quella decisione e' stata cassata dalla Corte di Cassazione proprio su questo punto e non e' piu' in vigore. Quella che conta, alla fine dell'iter, e' la cifra di primo grado, integralmente confermata. Restano fuori le spese di lite dei vari gradi di giudizio (mediazione, primo grado, appello, cassazione, rinvio), liquidate a parte a favore della paziente e del chirurgo terzo chiamato. Resta fuori anche la domanda di manleva della struttura verso il chirurgo, respinta perche' l'infezione non e' stata attribuita alla sua condotta.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trento, sezione seconda civile, sentenza n. 38/2025, R.G. 56/2024, decisa in camera di consiglio il 4 marzo 2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 2 difensori, 1 sanitario, i nomi propri di 3 strutture e 1 altro privato. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Chi ha causato un danno da inadempimento del contratto di spedalita' deve risarcire anche le spese sostenute dal danneggiato per curarsi, comprese quelle di una struttura privata scelta liberamente, quando derivano causalmente dall'inadempimento. Non conta che il danneggiato avrebbe potuto curarsi gratuitamente nel servizio pubblico. Resta fermo che, accertato l'inadempimento e mancando la prova liberatoria della struttura, la responsabilita' per l'infezione nosocomiale ricade su di essa anche se l'intervento chirurgico e' stato eseguito secondo le regole dell'arte.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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