Caso documentato · HAI-249
Infezione contratta in ospedale a Sondalo, risarcimento di 310.621 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 310.621 € per un caso di Infezione ospedaliera del sito chirurgico e della protesi al ginocchio destro impiantata nel corso dell'intervento del 20 febbraio 2008, evoluta in stato settico con insufficienza renale ed embolia polmonare; il provvedimento non specifica quale germe l'abbia causata, contratta in Reparto di ortopedia per l'intervento di protesi totale al ginocchio destro; le complicanze settiche hanno richiesto ricoveri successivi nei reparti di medicina generale e nefrologia, con rimozione della protesi, impianto di uno spaziatore antibiotato e piu' interventi di revisione fino al 2012. Alla madre sono liquidati complessivamente 280.621 euro: 207.433 euro di danno biologico e morale unificato per l'invalidita' permanente (danno complessivo del 45% calcolato con le tabelle di Milano, ridotto della quota del 25% attribuita alle patologie preesistenti, poi aumentato del 25% per la personalizzazione massima), 45.456 euro per l'invalidita' temporanea, 19.964 euro di danno patrimoniale futuro per l'assistenza necessaria e 7.768 euro di spese mediche rivalutate. Ai tre figli sono liquidati 10.000 euro ciascuno per il danno da rimbalzo, per un totale di 30.000 euro. Il totale complessivo e' 310.621 euro, oltre interessi compensativi e legali. Restano fuori le spese di lite (18.320 euro), il rimborso delle spese per i due consulenti tecnici di parte (6.000 euro, ridotti rispetto ai 34.020 euro richiesti) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento. Non e' stato riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza domiciliare gia' sostenute ne' delle spese di viaggio per i ricoveri.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Sondrio, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 300/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Sondalo.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-249 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Sondrio, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 300/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/06/2017
- Città
- Sondalo
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni da infezione del sito chirurgico dopo impianto di protesi al ginocchio, promossa dalla paziente e dai suoi tre figli conviventi (danno da rimbalzo), RG 118/2015
- Infezione
- Infezione ospedaliera del sito chirurgico e della protesi al ginocchio destro impiantata nel corso dell'intervento del 20 febbraio 2008, evoluta in stato settico con insufficienza renale ed embolia polmonare; il provvedimento non specifica quale germe l'abbia causata
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia per l'intervento di protesi totale al ginocchio destro; le complicanze settiche hanno richiesto ricoveri successivi nei reparti di medicina generale e nefrologia, con rimozione della protesi, impianto di uno spaziatore antibiotato e piu' interventi di revisione fino al 2012
- Risarcimento riconosciuto
- 310.621 €Alla madre sono liquidati complessivamente 280.621 euro: 207.433 euro di danno biologico e morale unificato per l'invalidita' permanente (danno complessivo del 45% calcolato con le tabelle di Milano, ridotto della quota del 25% attribuita alle patologie preesistenti, poi aumentato del 25% per la personalizzazione massima), 45.456 euro per l'invalidita' temporanea, 19.964 euro di danno patrimoniale futuro per l'assistenza necessaria e 7.768 euro di spese mediche rivalutate. Ai tre figli sono liquidati 10.000 euro ciascuno per il danno da rimbalzo, per un totale di 30.000 euro. Il totale complessivo e' 310.621 euro, oltre interessi compensativi e legali. Restano fuori le spese di lite (18.320 euro), il rimborso delle spese per i due consulenti tecnici di parte (6.000 euro, ridotti rispetto ai 34.020 euro richiesti) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento. Non e' stato riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza domiciliare gia' sostenute ne' delle spese di viaggio per i ricoveri.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Sondrio, sezione unica civile, sentenza n. 300/2017, pubblicata il 13/06/2017, RG n. 118/2015 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 5 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' e' stata affermata a titolo contrattuale perche' i valori di PCR gia' elevati prima dell'intervento avrebbero dovuto imporre controlli aggiuntivi o il rinvio dell'operazione protesica, trattandosi di un intervento con alto rischio di complicanze infettive. Per la liquidazione il giudice applica il criterio del danno biologico differenziale (Cass. Civ. n. 6341/2014), sottraendo in valori monetari la percentuale di invalidita' che sarebbe comunque derivata dalle patologie preesistenti da quella complessivamente accertata. Per il danno dei figli conviventi si applica il danno da rimbalzo riconosciuto dalle Sezioni Unite n. 9556/2012, provabile anche per presunzioni.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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